Silenzio assenso sul permesso di costruire e potere di autotutela della PA (TAR Lazio n. 539 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo senza che sia opposto motivato diniego, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, salvi i casi di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. Il termine decorre dalla data in cui la pratica risulta completa sotto il profilo istruttorio e cessa ogni ulteriore possibilità di differimento. Il titolo edilizio formatosi per silentium costituisce un provvedimento a tutti gli effetti e ne segue il regime giuridico. Ne consegue che l’Amministrazione, ove intenda rideterminarsi, non può adottare un diniego espresso tardivo, ma deve esercitare il potere di autotutela alle condizioni dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. È pertanto illegittimo il diniego sopravvenuto dopo la maturazione del silenzio assenso.

Il Fatto

La società ricorrente aveva acquistato per permuta alcuni terreni nel Comune di Formia, interessati da una risalente domanda di permesso di costruire presentata dai danti causa nel 2002 per un fabbricato plurifamiliare. L’istanza era stata preceduta da un parere contrario della Commissione edilizia, poi annullato con sentenza del giudice amministrativo, e da un lungo contenzioso, comprensivo di un giudizio di ottemperanza.

Dopo il subentro della società nel procedimento, il Comune aveva riconosciuto la completezza istruttoria della pratica, con pagamento degli oneri, fideiussioni e cessione gratuita delle aree. Ottenuto il parere di regolarità contabile, l’Ente non rilasciava il titolo. La società comunicava l’inizio dei lavori sul presupposto del silenzio assenso; il Comune replicava con due diffide a non proseguire i lavori e, successivamente, con un diniego espresso. Da qui il ricorso e i motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria la questione della formazione del silenzio assenso sulla domanda del 2002, perché da essa dipende la sorte del diniego sopravvenuto. Richiamato l’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale ricostruisce i termini del procedimento: sessanta giorni per l’istruttoria, più trenta, o quaranta in caso di preavviso di rigetto, per la determinazione finale, con le sole sospensioni e interruzioni previste dai commi 4 e 5.

Nel caso concreto il termine decorre, al più tardi, dalla pubblicazione del parere di regolarità contabile. Il Comune stesso aveva ammesso che la pratica era completa e che, ottenuto il visto, si sarebbe proceduto al rilascio. Superflua, per tale ragione, la conferenza di servizi. Alla data delle comunicazioni di inizio lavori erano quindi decorsi i termini e inammissibili ulteriori differimenti.

Il ricorso principale è pertanto fondato e le diffide vengono annullate. Quanto ai motivi aggiunti, il diniego del dicembre 2023 è tardivo, perché intervenuto quando il silenzio assenso era già maturato, e adottato in violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il provvedimento tacito produce effetti pieni e l’Amministrazione, per rimuoverlo, avrebbe dovuto attivare l’autotutela, con l’eventuale annullamento d’ufficio alle condizioni di legge. Il Collegio richiama in proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (tra le altre, TAR Friuli-Venezia Giulia n. 319 del 2023 e TAR Campania, Salerno, n. 210 del 2017).

Il Tribunale accoglie dunque ricorso e motivi aggiunti, annulla gli atti impugnati, accerta la formazione del silenzio assenso e condanna il Comune alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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