Silenzio serbato su istanza di autotutela e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 483 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento sollecitato dal terzo in relazione a un’istanza di annullamento in autotutela di una SCIA determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio e la conseguente improcedibilità. Il giudice amministrativo può compensare le spese di lite quando la definizione del rapporto consegua a una peculiarità fattuale della vicenda e al succedersi di eventi connessi, non imputabili a una condotta processuale scorretta della parte. Resta ferma la verifica, da parte del Collegio, dell’effettiva permanenza dell’interesse alla pronuncia.

Il Fatto

Lo Studio ricorrente ha impugnato il silenzio inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate su un’istanza del 18.10.2022 di annullamento in autotutela e privazione di efficacia di alcuni titoli edilizi per la realizzazione di un residence alberghiero, formatisi su SCIA e successiva variante nell’interesse di una società cooperativa. A fondamento dell’istanza il ricorrente ha dedotto che l’intervento ricadeva in parte su aree di sua proprietà, nonché profili di violazione del piano di lottizzazione.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, in camera di consiglio, di non avere più interesse a una delle due questioni originariamente proposte. Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha ordinato all’Unione dei Comuni di provvedere in relazione a quanto segnalato dal Comune circa un errore materiale negli atti. L’amministrazione ha ottemperato con nota successiva, depositata dalla controinteressata, che ha altresì chiesto la condanna del ricorrente alle spese anche ex art. 96 c.p.c..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente dopo l’ottemperanza dell’amministrazione. La questione giuridica centrale non attiene quindi al merito del silenzio, ma alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, condizione dell’azione che il giudice deve accertare anche d’ufficio.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata implicitamente nella struttura della decisione, subordina la pronuncia sul silenzio-inadempimento alla persistenza di un interesse concreto e attuale del ricorrente. Quando l’amministrazione adotta il provvedimento sollecitato, l’utilità della decisione viene meno e il ricorso diventa improcedibile.

Il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la domanda di condanna alle spese avanzata dalla controinteressata, nemmeno sul presupposto dell’art. 96 c.p.c., e ha disposto la compensazione integrale. La decisione si fonda sulla peculiarità fattuale della controversia e sul succedersi di vicende connesse alla stessa, elementi che escludono una lettura della condotta processuale del ricorrente in termini di soccombenza.

Sul piano processuale la sentenza dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ordina l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa. La vicenda conferma che l’ottemperanza sopravvenuta dell’amministrazione, anche a seguito di ordinanza istruttoria del giudice, incide sull’interesse alla decisione e determina la chiusura del giudizio in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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