Valutazione titoli OSS: la RSA non è casa di cura (TAR Puglia n. 362 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura concorsuale per la copertura di posti di operatore socio sanitario, l’attribuzione del punteggio per i titoli di servizio è subordinata al carattere tassativo delle strutture valutabili indicate dalla lex specialis e dalla tabella di valutazione dei titoli richiamata dal bando. Il servizio prestato presso una residenza sanitaria assistenziale non è equiparabile a quello reso presso una casa di cura convenzionata o accreditata, poiché la RSA eroga prestazioni socio-assistenziali ed extraospedaliere, mentre la casa di cura fornisce assistenza ospedaliera in regime di convenzione. L’interpretazione restrittiva dei parametri del bando è coerente con gli artt. 11 e 21 del d.P.R. n. 220/2001. L’avviso dell’amministrazione che espliciti i criteri già contenuti nella tabella non integra modifica della lex specialis. È, pertanto, legittima l’esclusione dal punteggio dei servizi resi presso strutture non riconducibili all’elenco tassativo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, bandito per la copertura di 2445 posti di operatore socio sanitario. Impugnava la determinazione con cui il Direttore generale dell’ASL aveva recepito gli atti della commissione esaminatrice e approvato la graduatoria di merito, lamentando la mancata attribuzione del punteggio per l’attività svolta a tempo indeterminato e a tempo pieno presso una RSSA accreditata, nonché il mancato riconoscimento di 0,50 punti per un corso teorico-pratico di soccorritore.

Con ricorso per motivi aggiunti il candidato impugnava la successiva determinazione con cui era stata approvata una nuova graduatoria, estendendo ad essa i medesimi motivi. L’amministrazione resistente eccepiva l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile, essendo la graduatoria con esso impugnata superata da quella successiva, oggetto dei motivi aggiunti. Questi ultimi sono infondati, il che consente di prescindere dalle eccezioni preliminari della difesa aziendale.

La questione interpretativa è già stata affrontata dal TAR in analoga fattispecie, con esito negativo per i ricorrenti, e la controversia è decisa ex art. 74 c.p.a. negli stessi termini del precedente conforme costituito da Tar Bari n. 297 del 2022. In quella sede è stata condivisa l’interpretazione restrittiva dei parametri del bando, escludendo che l’avviso dell’amministrazione abbia modificato la lex specialis: esso ha piuttosto esplicitato criteri già contenuti nella tabella alla quale il bando rinviava, escludendo letture estensive delle strutture utili per l’attribuzione del punteggio per titoli di servizio.

Il Collegio conferma la distinzione tra la RSA, struttura sanitaria residenziale extraospedaliera che eroga ospitalità, prestazioni assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale, e la casa di cura, struttura privata che eroga assistenza ospedaliera in regime di convenzione. L’equiparazione invocata dal ricorrente non è predicabile, a prescindere dalle mansioni svolte e dalle modalità di assunzione. Le esperienze professionali azzerate in graduatoria sono state svolte presso strutture non rientranti nell’elenco tassativo delle strutture valutabili.

Il Collegio richiama quindi la lex specialis, e in particolare gli artt. 5 e 8 del bando e la tabella di valutazione, che consente punteggio per il servizio reso presso aziende sanitarie, aziende ospedaliere, pubbliche amministrazioni ed enti ex artt. 21 e 22 del d.P.R. n. 220/2001, e, in misura ridotta, presso case di cura convenzionate o accreditate. Tali previsioni sono coerenti con gli artt. 11, comma 1, lett. a.1), e 21 del d.P.R. n. 220/2001. Non è, dunque, riscontrabile alcuna illegittimità nella valutazione dei titoli di servizio.

Quanto al corso di soccorritore, il Collegio non ravvisa interesse alla disamina del motivo, non essendo comprovato che il modesto incremento di 0,50 punti avrebbe consentito una collocazione utile in graduatoria. Nel merito, l’amministrazione ha legittimamente ritenuto, nella sua discrezionalità, che il corso non fosse coerente con il profilo a concorso né qualificabile come corso di aggiornamento. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile, quello per motivi aggiunti respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della questione interpretativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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