Silenzio sull’istanza di compensazione prezzi e limiti dell’accertamento della pretesa (TAR Puglia n. 185 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza dell’appaltatore per il riconoscimento della compensazione prezzi ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge n. 106/2021. Il perdurante silenzio integra silenzio-inadempimento e legittima l’azione ex art. 117 cod. proc. amm. con la declaratoria dell’obbligo di provvedere entro un termine assegnato dal giudice. Non è invece consentito l’accertamento della fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm. quando il riconoscimento del compenso revisionale implica l’esercizio di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione. Il giudice non può sostituirsi all’ente nella valutazione dei presupposti, perché ciò comporterebbe ingerenza in spazi riservati e violazione del divieto di sindacare poteri non ancora esercitati.
Il Fatto
Un consorzio stabile, aggiudicatario dell’appalto per l’adeguamento e la messa in sicurezza di una strada provinciale, ha eseguito le lavorazioni nel secondo semestre 2021. A fronte degli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, ha presentato il 26 maggio 2022 istanza alla Provincia per il riconoscimento della compensazione prezzi, quantificata in una somma non inferiore a 16.017,71 euro oltre IVA.
L’amministrazione è rimasta inerte. Il consorzio ha chiesto in via principale la declaratoria del silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm. e la condanna a definire l’istanza, l’accertamento della fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm. e, in via subordinata, la condanna al pagamento anche a titolo risarcitorio. La Provincia non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale qualifica la disciplina invocata come speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo d’appalto, che non si discosta per natura dall’istituto generale della revisione prezzi, salvo per l’eccezionalità delle previsioni giustificate dal contesto emergenziale. La pretesa dell’interessato esige la formulazione di un’istanza e, in caso di inerzia, attiva il rimedio avverso il silenzio.
Il collegio richiama il principio dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, fondato sull’art. 2 della legge n. 241/1990 e sul generale dovere di buona amministrazione e correttezza. Tale obbligo sussiste anche in assenza di una disposizione che tipizzi il potere di presentare l’istanza, tutte le volte in cui ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione. La mancata risposta viola il principio di doverosità dell’azione amministrativa, integrato dalle regole di ragionevolezza e buona fede. Sul punto la decisione si allinea a Cons. Stato, sez. III, n. 5920 del 2022 e a Cons. Stato, sez. V, n. 465 del 2013.
Nel caso concreto il consorzio vanta un interesse qualificato alla definizione dell’istanza, riconducibile alla disciplina compensativa emergenziale. Non sussiste alcun motivo che giustifichi il perdurante silenzio della Provincia, che dovrà riscontrare espressamente l’istanza, positivamente o negativamente.
È invece infondata la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa. Il giudizio avverso il silenzio consente di sindacare il quomodo dell’azione solo se si tratti di attività vincolata o quando non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori. La revisione prezzi consiste in un procedimento di verifica dei presupposti cui è sotteso un potere autoritativo tecnico-discrezionale. Il giudice non può quindi sostituirsi all’amministrazione, anche in virtù del divieto posto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. (richiamati Cons. Stato, sez. VI, n. 1756 del 2021 e Cons. Stato, sez. VI, n. 223 del 2023).
La domanda risarcitoria, formulata in via subordinata e prospettata come futura e ipotetica, resta assorbita dall’accoglimento parziale ed è allo stato inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso è quindi accolto nei limiti dell’obbligo di risposta: dichiarata l’illegittimità del silenzio, il Tribunale ordina alla Provincia di adottare una determinazione esplicita entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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