Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e riedizione del potere ambientale (TAR Puglia n. 181 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla stessa parte ricorrente a fronte di una riedizione del potere da parte dell’amministrazione su un quadro istruttorio ampliato, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria si impone in omaggio al principio dispositivo, che rimette alla parte la disponibilità della pretesa azionata. Il venir meno dell’interesse va verificato in concreto, avendo riguardo all’assetto di interessi determinatosi per effetto degli atti sopravvenuti. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la nota con cui la Città Metropolitana di Bari ha avviato il procedimento ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 in relazione al presunto stato di contaminazione della falda della zona industriale di Bari e Modugno. La società contestava la qualificazione aprioristica della propria posizione quale responsabile della contaminazione, contenuta nella nota impugnata, e gravava in via cautelativa anche il presupposto tecnico-scientifico costituito dalla Relazione Conclusiva dell’Accordo di Programma.
Nel corso del giudizio interveniva la determinazione dirigenziale n. 2029/2018, favorevole alla ricorrente, successivamente annullata con la sentenza di questo Tribunale n. 593/2023, a sua volta appellata. La ricorrente ha quindi depositato memoria dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse, essendo documentata la pendenza di nuove e più vaste azioni conoscitive sullo stato delle acque di falda. La Città Metropolitana e il Comune di Modugno hanno controdedotto evidenziando la cessazione della materia del contendere e l’imminente avvio di un nuovo procedimento ex art. 244.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, che ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione a fronte di un quadro istruttorio in corso di ampliamento. La pendenza di nuovi accertamenti, condotti dalla Regione e dal Comune, rende evidente che l’eventuale riedizione del procedimento da parte della Città Metropolitana avverrebbe alla luce di elementi di conoscenza ulteriormente acquisiti.
La Città Metropolitana, dal canto suo, ha richiamato la sentenza n. 593/2023, con cui il giudice amministrativo ha disposto che, in sede di riedizione del potere, l’amministrazione conformi la propria azione a una rinnovata e approfondita istruttoria, da condurre anche alla luce dei monitoraggi e dei dati ambientali medio tempore acquisiti. L’Ufficio metropolitano ha dato atto dell’imminente avvio di un nuovo procedimento per la medesima area.
Su queste basi il Tribunale ha ritenuto che l’articolazione sopravvenuta del procedimento abbia prodotto effetti sul piano processuale, determinando la carenza di interesse della società ricorrente alla coltivazione del ricorso. La declaratoria di improcedibilità si impone, in omaggio al principio dispositivo, quale conseguenza coerente della scelta della parte di non coltivare la pretesa.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la complessiva evoluzione della vicenda sul piano procedimentale e processuale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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