Illecito professionale e rinvio a giudizio: legittima l’esclusione dalla gara (TAR Sardegna n. 221 del 08.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di grave illecito professionale, la stazione appaltante può escludere l’operatore economico ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 anche quando la contestazione riguardi reati per i quali sia intervenuto il solo decreto di rinvio a giudizio, senza sentenza definitiva di condanna. Il potere di esclusione non è automatico, ma richiede la motivazione congiunta delle tre condizioni dell’art. 98, comma 2: elementi sufficienti a integrare l’illecito, idoneità dello stesso a incidere sull’affidabilità e sull’integrità, presenza di adeguati mezzi di prova. Il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod. proc. pen. costituisce mezzo di prova adeguato. L’ammissione alla gara non è definitiva e non preclude verifiche successive, potendo la stazione appaltante riesaminare la posizione del concorrente sino all’aggiudicazione.
Il Fatto
La ricorrente, mandataria di un raggruppamento temporaneo, partecipava a una procedura indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e portierato, suddivisa in dodici lotti. Con determinazione del settembre 2024 veniva ammessa al prosieguo della gara; collocatasi al primo posto nei lotti 4 e 5, era invitata a presentare i giustificativi dell’offerta economica.
Con successiva nota la stazione appaltante riapriva la verifica della documentazione amministrativa. All’esito dell’istruttoria, con determinazione del 23.12.2024, dichiarava la ricorrente priva dei requisiti di ordine generale, contestando la commissione di un grave illecito professionale e disponendo l’esclusione da tutti i lotti, con invito alle mandanti a procedere alla sostituzione o estromissione. La società impugnava gli atti deducendo violazione del procedimento, difetto di motivazione e indebito automatismo espulsivo fondato sul rinvio a giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della trattazione, osservando che l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il differimento solo per casi eccezionali, non ravvisabili nella specie, attesa l’irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali del processo penale rispetto alla valutazione amministrativa.
Nel merito, quanto al primo motivo, il Tribunale esclude che l’ammissione iniziale precluda verifiche successive. L’art. 96 d.lgs. n. 36/2023 consente di escludere l’operatore in qualunque momento della procedura; l’atto di accertamento dei requisiti ha esito provvisorio e instabile e può essere modificato sino all’aggiudicazione. Il controllo svolto in sede di ammissione si era esaurito in un esame formale della documentazione, senza implicare la disamina del contenuto.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che l’art. 356 cod. pen. è richiamato dall’art. 94, comma 1, lett. b), del Codice quale causa di esclusione automatica in presenza di condanna definitiva; la mera contestazione del reato integra invece l’illecito professionale di cui all’art. 98, comma 2, lett. g), che abilita all’esclusione non automatica ex art. 95, comma 1, lett. e). La stazione appaltante ha dato conto di tutte e tre le condizioni richieste, richiamando i “considerato” e i “ritenuto” del provvedimento e la relazione istruttoria del RUP.
Il giudizio sull’affidabilità costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative (Cons. Stato n. 7823 del 2022, n. 7223 del 2021). Irrilevante è la mancata risoluzione del pregresso contratto, operando le due procedure su piani autonomi. Le determinazioni di altre stazioni appaltanti non costituiscono parametro di legittimità, potendo due amministrazioni pervenire a giudizi opposti.
Infine, il rating di legalità non esclude l’esclusione, avendo finalità premiale distinta dai requisiti di ordine generale; esso era stato rilasciato prima del decreto di rinvio a giudizio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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