Ottemperanza per la carta docente: il giudicato del giudice ordinario va eseguito (TAR Lombardia n. 2646 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze del giudice ordinario che riconoscono al docente il diritto alla carta docente e condannano l’amministrazione a metterla a disposizione costituiscono titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. L’amministrazione che non contesti l’inadempimento e non dimostri di aver dato esecuzione al giudicato è tenuta ad adempiere nel termine assegnato dal giudice, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La serialità del contenzioso incide sulla liquidazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al giudice ordinario per ottenere la carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24. Il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda con due sentenze, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta e a corrispondere i relativi importi. Le sentenze sono passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Il docente, constatata l’inerzia dell’amministrazione, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione integrale dei giudicati. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali: le sentenze del giudice ordinario sono passate in giudicato, come documentalmente provato, ed è stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso in ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso osservando che la pretesa del docente risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione, pur costituendosi, non aveva contestato la mancata ottemperanza all’obbligo derivante dal titolo esecutivo. L’inadempimento è stato pertanto ritenuto sussistente e la condanna all’esecuzione è stata disposta entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in € 800,00 con distrazione in favore dei difensori antistatari, richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di contenzioso seriale sulla carta docente.
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Nota della Redazione
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