Silenzio sull’ordine di demolizione e prova del danno da perdita di godimento (TAR Abruzzo n. 365 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di esecuzione di un ordine di demolizione è inadempimento quando il provvedimento assunto non incide sul procedimento dovuto: la nomina di un commissario per la gestione del contributo di ricostruzione non è conclusiva né propulsiva del procedimento di demolizione, perché quel commissario dispone di risorse vincolate alle sole opere di riparazione. Sussistono pertanto le condizioni per ordinare all’ente di concludere con provvedimento espresso il procedimento entro un termine e per nominare, in caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. La domanda di risarcimento del danno da perdita di godimento dell’immobile può essere decisa con il rito camerale, in applicazione dei principi di economia dei mezzi processuali e di effettività della tutela. La liquidazione equitativa consente al giudice di superare la difficoltà di provare il preciso ammontare, ma non di sopperire alle lacune assertive e probatorie della parte: se il danno è provato nell’an e resta sfornito di ogni parametro, anche tendenziale, la domanda è ingiustificata nel quantum.

Il Fatto

La ricorrente è comproprietaria di una porzione di un edificio il cui restante appartiene a un altro proprietario, autore, nell’arco di un ventennio, di opere edilizie abusive colpite da più ordini di demolizione rimasti ineseguiti, l’ultimo dei quali risalente al 22.01.2007. Dopo il sisma del 2009 l’abitazione della ricorrente ha subito gravi danni, ma solo nel 2017 il Comune ha approvato la valutazione tecnico-economica delle opere di riparazione dell’intero edificio, la cui realizzazione resta condizionata alla preventiva demolizione dei manufatti abusivi.

Con nota del 2.10.2021, reiterata il 23.9.2024, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione dell’ordine di demolizione, quale attività prodromica agli interventi sulla propria abitazione. Il Comune ha replicato annunciando la nomina di un nuovo commissario. La ricorrente ha allora impugnato il silenzio e chiesto la condanna dell’ente a provvedere, con nomina di commissario ad acta, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento dell’immobile, liquidato in via equitativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di fatto del Comune, che assume di aver riscontrato l’istanza promuovendo la nomina del nuovo commissario per gli interventi di ricostruzione privata. La circostanza è documentalmente smentita: la nomina costituisce solo uno dei provvedimenti richiesti e non soddisfa l’intimazione di dare seguito all’ordine di demolizione.

Il Comune ha demandato al commissario la sola gestione degli interventi di riparazione e del contributo statale, senza alcun riferimento alle opere di demolizione, che non sono imputabili a quel finanziamento. Per esse è stato stanziato un distinto capitolo di bilancio comunale, con onere a carico dell’ente e rivalsa nei confronti dell’autore degli abusi. Ne deriva che la nomina non è conclusiva né propulsiva del procedimento di demolizione: il commissario non potrà eseguire l’ordine, perché dispone solo di risorse vincolate alle riparazioni.

Ricorrono dunque le condizioni per intimare al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ritiene di deciderla con il rito camerale in applicazione dei principi di economia dei mezzi processuali e di effettività della tutela, trattandosi di questione di agevole definizione per difetto di prova del quantum. La liquidazione equitativa consente di discostarsi dalla rigida applicazione delle norme quando è difficile provare il preciso ammontare, ma non di colmare le lacune della parte: la ricorrente avrebbe potuto indicare il valore locativo dell’abitazione, la perdita di occasioni di vendita o le spese per reperire altre soluzioni abitative.

La perdita del godimento è provata nell’an, ma la richiesta di € 50.000 resta priva di qualsiasi parametro, anche tendenziale, che consenta una valutazione motivata per equivalente monetario. Le spese seguono la soccombenza parziale e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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