Silenzio della P.A. e sopravvenuta carenza d’interesse nel procedimento di VIA statale (TAR Sicilia n. 3575 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ex artt. 31 e 117 c.p.a., l’interesse a ricorrere permane finché dura l’inerzia e l’amministrazione non abbia provveduto. Tale interesse viene meno in corso di causa quando il privato istante richieda la sospensione dei termini per integrare la documentazione, nell’ambito di un procedimento che espressamente prevede, in tal caso, la sospensione del termine di conclusione e la formazione di un silenzio-rigetto in caso di inottemperanza. L’obbligo di provvedere sussiste anche a fronte di domande incomplete, con onere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/1990; ma se l’integrazione avviene su iniziativa del privato nel modulo procedimentale che la disciplina, non è predicabile alcuna ingiustificata inerzia. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Fatto

La società ricorrente aveva trasmesso al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la costruzione di un impianto fotovoltaico di rilevante potenza da realizzarsi in Sicilia, tra i Comuni di Ispica e Noto. L’istanza era stata integrata e, con nota ministeriale dell’11 luglio 2022, dichiarata procedibile, con avvio del procedimento e affidamento dell’istruttoria tecnica alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Seguivano la pubblicazione della documentazione e le fasi di consultazione al pubblico, concluse senza osservazioni.

Dopo l’ultimo atto del 19 agosto 2023, il procedimento si arrestava. La società proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio serbato dalle amministrazioni e per la condanna alla definizione del procedimento, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni si costituivano e documentavano una richiesta di integrazione documentale avanzata dal Ministero, cui la ricorrente aveva risposto chiedendo la sospensione dei termini per il tempo massimo di ottantaquattro giorni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, la società ha depositato un’istanza ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, volta a integrare la documentazione necessaria e a ottenere la sospensione del procedimento. Su questo dato si fonda la decisione.

Il Collegio richiama la regola generale secondo cui, nei procedimenti ex artt. 31 e 117 c.p.a., l’interesse a ricorrere dell’istante persiste fintantoché perdura l’inerzia e l’amministrazione non abbia espressamente provveduto (Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4605). Tale condizione dell’azione, tuttavia, può venir meno in corso di giudizio quando l’istante richieda un termine per integrare la documentazione, con conseguente sospensione ex lege del termine di conclusione del procedimento ed eventuale formazione del silenzio-rigetto in caso di mancato adempimento.

Il Tribunale precisa che l’obbligo di provvedere sussiste anche a fronte di domande incomplete o carenti, con onere in capo alla P.A. di attivare il soccorso istruttorio (TAR Piemonte, sez. I, 7 novembre 2013, n. 1165). Tuttavia, quando l’integrazione proviene dall’istante nell’ambito di un procedimento che espressamente prevede, in tali ipotesi, la sospensione del termine e la formazione di un silenzio-significativo in caso di inottemperanza, deve ritenersi insussistente l’interesse a proseguire il giudizio.

Nel caso concreto, come comprovato dalla P.A., a seguito del deposito delle integrazioni è stato attivato il subprocedimento ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. Allo stato, pertanto, non può predicarsi un’ingiustificata inerzia dell’amministrazione. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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