Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e limiti del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3568 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo è vincolato al comando contenuto nel titolo e non può integrarlo né interpretarlo, svolgendo una mera attività esecutiva. Egli difetta di giurisdizione sul rapporto sottostante, oggetto di cognizione del giudice civile. Pertanto è inammissibile la domanda di rivalutazione monetaria non prevista dal giudicato, dovendosi rispettare il chiaro tenore della statuizione civile. Il ricorso per ottemperanza è fondato quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni e l’amministrazione non abbia adempiuto; si nomina commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, n. 1534/2023 del 18 luglio 2023. La decisione aveva riconosciuto il diritto alla cosiddetta carta-docenti. La ricorrente ha domandato anche la rivalutazione monetaria e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.

L’amministrazione intimata si è costituita per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la Cass. Sez. Lavoro n. 29961 del 2023, secondo cui il diritto all’adempimento persiste se il docente resta inserito nel sistema scolastico, mentre viene meno in caso di fuoriuscita, residuando il solo diritto al risarcimento del danno. Nel caso concreto l’amministrazione non ha sollevato alcuna eccezione sulla fuoriuscita dell’interessata, e sul punto sussiste comunque la giurisdizione del giudice ordinario.

La parte motiva della sentenza esclusa espressamente gli interessi e la rivalutazione, in quanto l’importo della carta-docenti è indicato al valore nominale ai sensi dell’art. 2 DPCM 28 novembre 2016. Il Collegio rileva che la richiesta di rivalutazione non può essere accolta, stante il chiaro tenore del giudicato.

Sul punto richiama numerose pronunce: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2151 del 2020 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020, secondo cui il giudice dell’ottemperanza non può integrare la decisione civile. Richiama inoltre TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 737 del 2020, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3232 del 2020, TAR Toscana, Sez. II, n. 1194 del 2020, TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 4158 del 2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5201 del 2020. Il potere integrativo opera solo per le sentenze del medesimo plesso giurisdizionale.

Per il resto il ricorso è fondato. La notifica in forma esecutiva è avvenuta il 19 luglio 2023 e il ricorso è stato notificato il 5 luglio 2024: è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il provvedimento ha acquisito l’autorità del giudicato e l’amministrazione non ha adempiuto. Il Collegio ordina l’esecuzione entro trenta giorni e nomina commissario ad acta per l’ulteriore inadempienza. Rigetta la domanda di fissazione della somma di denaro e condanna l’amministrazione a due terzi delle spese, distratte in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *