Silenzio assenso e cessazione della materia del contendere per tardivo accoglimento (TAR Sicilia n. 2968 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, protratto nonostante la presentazione di un’istanza e la previsione di un termine procedimentale, legittima il ricorso avverso il silenzio. Se l’ente accoglie l’istanza nel corso del giudizio, con pieno soddisfacimento del bene della vita aspirato dal ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’accoglimento tardivo, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, integra infatti un riconoscimento implicito della fondatezza della pretesa. Da ciò deriva la condanna dell’amministrazione alle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, anche in assenza di costituzione in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale esercente attività di spettacoli viaggianti, ha presentato al Comune un’istanza per ottenere la concessione di un plateatico destinato all’installazione di tappeti elastici, in occasione di una sagra locale fissata per i primi giorni di luglio 2025. L’istanza si fondava sul regolamento comunale che disciplina l’assegnazione delle aree pubbliche a tale tipologia di attività, approvato nel 2013.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, l’interessato ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’assegnazione di un termine all’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. In pendenza di giudizio il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale emergeva l’accoglimento dell’istanza in data antecedente all’avvio della manifestazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la documentazione depositata dalla difesa del ricorrente, costituita dalle note protocollate dall’ente alla fine di giugno e all’inizio di luglio 2025, unitamente a quanto dichiarato nel corso della camera di consiglio. Da tali elementi il Tribunale ha tratto il convincimento che l’amministrazione abbia accolto l’istanza presentata a marzo, con pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente e conseguimento del bene della vita aspirato.
Su questa base il Tribunale ha rilevato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che impone al giudice di dichiararla qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. La disposizione è stata applicata in termini testuali: l’accoglimento sopravvenuto esaurisce l’interesse alla decisione sul silenzio, perché elimina l’inerzia che ne costituiva il presupposto.
Il passaggio centrale riguarda la regolazione delle spese. Il Collegio ha affermato che dall’accoglimento spontaneo dell’istanza deve trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa processuale. L’accoglimento, avvenuto solo in seguito alla proposizione del ricorso e quindi in pendenza del giudizio, non può considerarsi un evento neutro rispetto al processo: esso retrospetta alla condotta inerte dell’amministrazione e la qualifica come soccombenza virtuale.
In applicazione di tale principio, il Tribunale ha condannato l’ente al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, liquidandole in ottocento euro oltre oneri accessori di legge. La mancata costituzione del Comune non ha inciso sul ragionamento: la soccombenza virtuale si fonda sull’esito sostanziale della vicenda, non sulla dialettica processuale delle difese.
Il dispositivo ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e regolato le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Il ricorso avverso il silenzio si chiude così senza pronuncia sull’obbligo di provvedere, ormai consumato dall’accoglimento, ma con una statuizione sulle spese che sanziona l’inerzia iniziale.
Nota della Redazione
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