Misure di salvaguardia inapplicabili alla SCIA commerciale e uso temporaneo dell’ostello (TAR Toscana n. 34 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di salvaguardia previste dall’art. 103 L.R. Toscana n. 65/2014 operano esclusivamente rispetto alla SCIA edilizia e non si estendono alla SCIA commerciale, che non comporta trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi e non può pregiudicare l’attuazione della pianificazione in corso di approvazione. Ne consegue l’inapplicabilità del piano operativo adottato e non ancora efficace ai titoli abilitativi commerciali già presentati, con la conseguenza che gli stessi vanno valutati alla stregua della pianificazione vigente ratione temporis. In base a tale strumento, l’uso estivo ad ostello di uno studentato integra un’ospitalità temporanea e non un’attività ricettiva stagionale ripetitiva, con la conseguenza che la relativa SCIA non è automaticamente rinnovabile negli anni senza nuova comunicazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce a Firenze uno studentato universitario. Nel 2023 presenta SCIA per l’avvio dell’attività estiva di ostello, per un periodo di poco inferiore ai tre mesi. Nel gennaio 2024 trasmette una SCIA di variazione per estendere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti, in vista della stagione compresa tra il 22 maggio e il 19 agosto 2024.
Il SUAP comunale, con provvedimento del 2 febbraio 2024, rileva che l’ostello era stato autorizzato come temporaneo e che la SCIA del 2023 aveva esaurito i propri effetti; invita quindi a presentare una nuova comunicazione, rammentando che il nuovo piano operativo limita l’attività a due mesi. Segue una nuova SCIA e, il 22 marzo 2024, un provvedimento conformativo che impone di ridurre il periodo di apertura ai soli mesi di luglio e agosto, in applicazione dell’art. 19, comma 4.2, delle NTA e delle misure di salvaguardia. La società impugna entrambi gli atti e, con motivi aggiunti, anche il piano operativo adottato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso principale e motivi aggiunti e respinge in parte l’eccezione di improcedibilità del Comune. La qualificazione dell’uso ad ostello in termini di temporaneità e la questione dell’efficacia anticipata del nuovo piano producono effetti durevoli, perché condizionano la necessità di nuove SCIA per le stagioni successive. L’interesse alla decisione permane su questi profili.
Il nucleo della controversia riguarda l’applicazione dell’art. 103 L.R. n. 65/2014. La norma, al secondo comma, vieta gli interventi soggetti a SCIA in contrasto con le norme di salvaguardia del piano strutturale adottato. Il Tribunale ne circoscrive l’ambito: la disposizione si riferisce soltanto alla SCIA edilizia, avente ad oggetto interventi che comportano una trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato n. 2646 del 2024 e della Corte costituzionale n. 147 del 2023, il Collegio ribadisce che la misura serve a evitare che iniziative private alterino la situazione di fatto nelle more dell’approvazione del piano.
Le SCIA della ricorrente sono meramente commerciali e non incidono sull’assetto urbanistico. La gestione dell’ostello per novanta anziché sessanta giorni non pregiudica in alcun modo il nuovo strumento pianificatorio. Da qui l’accoglimento della censura sulla non applicabilità del piano adottato e dell’art. 103. Ne deriva l’infondatezza del motivo di invalidità derivata, poiché il piano inapplicabile non può inficiare gli atti del SUAP.
Residua il profilo della natura dell’uso. Il Tribunale applica la pianificazione vigente, ossia il piano del 2015, non impugnato dalla società. In base all’art. 19.4.2 delle NTA allora vigenti, lo studentato rientra nella categoria 3f, tra le attività di ospitalità temporanea diverse da quelle ricettive, e l’utilizzo a fini turistico-ricettivi per un massimo di tre mesi annui non muta la destinazione. L’uso va dunque qualificato come temporaneo e non come attività stagionale ripetitiva: la relativa censura è respinta.
Gli ultimi motivi, rivolti avverso il piano operativo adottato nel 2023, sono dichiarati improcedibili per carenza sopravvenuta di interesse, poiché quello strumento non può trovare applicazione anticipata nella fattispecie e non pregiudica la sfera giuridica della ricorrente. I provvedimenti del SUAP sono annullati nei soli limiti dell’applicazione delle misure di salvaguardia; le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.