Direttive della Procura vincolanti per tutto il personale di polizia giudiziaria (TAR Sicilia n. 2965 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le direttive emanate dalla Procura della Repubblica in materia di reati di violenza domestica e di genere, ancorché formalmente indirizzate ai soli Comandanti di Stazione e Provinciali, disciplinano l’operato di tutto il personale di polizia giudiziaria. L’obbligo di trasmissione immediata al pubblico ministero degli atti relativi alle istanze di ammonimento ex art. 8 del D.L. n. 11/2009 costituisce propagazione delle mansioni e dei doveri d’ufficio posti dall’art. 347 c.p.p. in capo a ufficiali e agenti. La violazione di tale dovere integra una lieve trasgressione sanzionabile con il rimprovero ex art. 1360 del d.lgs. n. 66/2010, restando la scelta dell’entità della sanzione espressione di discrezionalità tecnica insindacabile salvo macroscopici vizi.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri addetto a una Stazione della Legione Sicilia, riceveva in data 18.12.2023 un’istanza di ammonimento ex art. 8 del D.L. n. 11/2009, presentata da una terza e indirizzata al Questore. L’istanza veniva inoltrata al Questore il giorno successivo e trasmessa alla Procura della Repubblica competente solo il 29.12.2023.

Il Comandante di Compagnia contestava al ricorrente di non aver ottemperato immediatamente alla trasmissione all’Autorità giudiziaria, in violazione delle direttive del Procuratore della Repubblica. All’esito del procedimento disciplinare veniva irrogata la sanzione del rimprovero. Il ricorso gerarchico era rigettato e il militare impugnava davanti al TAR Sicilia gli atti della sequenza sanzionatoria, deducendo vizi di motivazione della decisione gerarchica, difetto di istruttoria e carenza di motivazione e di proporzionalità del provvedimento disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, il TAR ricorda che l’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 impone la motivazione della decisione sul ricorso gerarchico, senza richiedere una pronuncia analitica su ogni doglianza: è sufficiente che l’atto offra indicazioni dell’iter logico seguito e dia conto dell’esame dei motivi e delle ragioni della loro infondatezza (T.R.G.A. Bolzano n. 295 del 2023; Cons. Stato n. 816 del 2024). L’Autorità adita ha il potere-dovere di riesaminare la fattispecie nella sua interezza, anche nel merito. Nel caso concreto la decisione gerarchica dà atto dell’esame delle rimostranze e le ritiene inidonee a modificare l’esito: la motivazione è quindi adeguata.

Sul secondo motivo, il TAR esclude il difetto di istruttoria. Il superiore gerarchico aveva attestato con nota di servizio di aver impartito la direttiva di trasmissione; l’Amministrazione ha valorizzato tale atto in assenza di evidenze contrarie. Soprattutto, la sanzione si fonda su una condotta omissiva che prescinde dalla disattesa di un ordine, venendo in rilievo la violazione di un dovere d’ufficio.

Il Collegio valorizza l’art. 347, commi 1 e 3, c.p.p., che pone in capo a tutto il personale di polizia giudiziaria l’obbligo di riferire senza ritardo al pubblico ministero, e l’art. 16 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., che sanziona sul piano disciplinare l’omissione. La ratio acceleratoria della disciplina impone di ritenere che le direttive della Procura, anche se formalmente rivolte ai Comandanti, vincolino tutto il personale impegnato nella ricezione delle istanze di ammonimento. Non vi è quindi travisamento dei fatti.

Sul terzo motivo, il TAR ritiene la motivazione esaustiva, anche per relationem ex art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990: il provvedimento richiama l’atto di contestazione, dà atto dell’esame delle giustificazioni e richiama i criteri dell’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010. La scelta del rimprovero rispetto al richiamo è giustificata dal nocumento al prestigio dell’Arma. La proporzionalità attiene a discrezionalità tecnica non sindacabile salvo palese anomalia (Cons. Stato n. 8510 del 2024; TAR Sicilia n. 1975 del 2025). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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