Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: ordine all’Amministrazione e nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2196 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza al giudicato il mancato adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di erogare il contributo per la formazione del personale docente (carta docente) riconosciuto da una sentenza passata in giudicato. In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può nominare sin d’ora un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. può essere disposta solo in presenza di un ritardo esecutivo ulteriore rispetto ai termini assegnati dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, la sentenza n. 285 del 07.05.2024 che accertava il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa del ricorrente risultava adeguatamente documentata e che l’Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo derivante dal titolo esecutivo giudicato. La mancata esecuzione del giudicato integra gli estremi dell’inottemperanza, configurando un inadempimento dell’obbligo di conformarsi al dictum del giudice civile.
Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia, provvedendo all’erogazione del beneficio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o suo delegato, con il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, senza diritto ad alcun compenso in quanto dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Quanto alla richiesta di condanna alle penalità di mora, il Tribunale l’ha ritenuta non configurabile in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, precisando che la stessa potrà essere valutata su istanza di parte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. La pronuncia afferma così il principio per cui l’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. opera come strumento di pressione per il caso di violazioni future, la cui attivazione è rimessa alla verifica della concreta protrazione dell’inadempienza.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione a favore del difensore antistatario del ricorrente.
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Nota della Redazione
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