Prescrizione del credito AGEA da indebita percezione di fondi comunitari (TAR Sicilia n. 1353 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione decennale dell’actio indebiti per il recupero dei contributi comunitari indebitamente percepiti decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da intendersi come il momento in cui l’organismo pagatore consegue la conoscenza e la possibilità giuridica di agire. Tale momento coincide con la ricezione, da parte dell’organismo pagatore, delle notizie circostanziate provenienti dagli organismi di accertamento e controllo, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001, e non con la data di erogazione dei contributi. Il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento ove il privato non alleghi gli elementi che, se introdotti, avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento, in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La motivazione per relationem a contestazioni penali circostanziate è idonea a sorreggere l’atto di recupero, senza che sia necessaria un’autonoma e approfondita istruttoria amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, già titolare di una ditta individuale nel settore agro-zootecnico, aveva ottenuto da AGEA contributi comunitari per complessivi € 152.817,73. Nel 2019 la Procura della Repubblica comunicava all’Agenzia che, dagli accertamenti svolti, sarebbe emersa l’assenza della effettiva disponibilità dei fondi agricoli dichiarati nelle domande di finanziamento, con artificiale creazione delle condizioni per l’accesso alla riserva nazionale.
All’esito dell’istruttoria, AGEA adottava in data 31.01.2022 il provvedimento di accertamento definitivo del credito e l’intimazione di pagamento per € 160.224,01, di cui € 152.817,73 a titolo di capitale e € 7.426,28 per interessi. La ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR Sicilia, deducendo tra l’altro la prescrizione dell’azione di accertamento, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’inadeguatezza dell’istruttoria, valorizzando una precedente sentenza penale di assoluzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Politiche agricole, non risultando impugnato alcun atto dal medesimo emesso, e ne dispone l’estromissione.
Nel merito, i primi due motivi vengono trattati congiuntamente. Il Tribunale ritiene infondata l’eccezione di prescrizione: il termine decennale ex art. 2935 c.c. decorre dal giorno in cui il diritto “può” essere fatto valere, cioè dal momento in cui sussiste la conoscenza e la possibilità giuridica di agire, secondo l’interpretazione fatta propria dal Consiglio di Stato, parere n. 104/2011 e da Cass. civ. Sez. III n. 13343 del 28.04.2022. L’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001 configura la possibilità giuridica per AGEA di far valere il credito solo a seguito dell’accertamento degli organismi di controllo: nel caso concreto ciò si è verificato con l’informativa della Procura ricevuta il 01.08.2019.
Quanto al terzo motivo, il Collegio richiama il principio per cui i vizi di carattere formale e in particolare il mancato avviso di avvio del procedimento si risolvono al più in irregolarità non invalidanti, in ossequio all’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e ai principi di strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo. Il privato è tenuto ad allegare specificamente gli elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Cons. Stato n. 9541/2022, n. 9183/2022, n. 2676/2020, n. 1405/2019); nella specie la censura è priva di sostrato materiale.
Gli ultimi motivi sono parimenti infondati. La motivazione per relationem rispetto alle contestazioni circostanziate della Procura è adeguata, non essendo necessario che l’atto richiamato sia materialmente unito o riportato nel corpo motivazionale. Una volta ricevuta la comunicazione di fatti circostanziati dagli organi accertatori, AGEA è esentata dal condurre un’istruttoria approfondita, avendo l’apertura delle indagini penali e la richiesta di rinvio a giudizio garantito il riscontro dei fatti. Quanto alla dedotta contraddizione con la sentenza penale di assoluzione, il Collegio rileva che in quel giudizio era contestata la disponibilità di una sola particella per gli anni 2011 e 2012, di modestissime dimensioni, mentre gli atti impugnati riguardano la falsità delle dichiarazioni su numerosi fondi in diversi Comuni: i fatti sono differenti e più ampi.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in € 2.000,00. La domanda di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è rinviata all’esito del deposito della documentazione attestante la permanenza dei requisiti reddituali, ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.p.r. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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