Silenzio della P.A. e obbligo di risposta soddisfatto con qualsiasi provvedimento (Cons. Stato n. 9053 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione l’interesse sostanziale che legittima il ricorso è quello all’ottenimento di una manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne siano il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e della tempestiva conclusione del procedimento. L’adozione di un provvedimento, anche non satisfattivo o non integralmente satisfattivo della pretesa del privato, fa venir meno l’inerzia e rende improcedibile il ricorso. Le censure contro il contenuto del provvedimento si fanno valere con l’ordinario giudizio demolitorio, non nel rito del silenzio. Il principio di leale collaborazione e buona fede, sancito dall’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, impegna anche il comportamento del privato nei rapporti con l’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, aveva chiesto a Roma Capitale la ricollocazione della postazione, spostata per effetto di una delibera della Giunta Comunale. L’istanza del 31 gennaio 2024 indicava il sito originario e, in subordine, una serie di alternative. A fronte del protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso al TAR avverso il silenzio.

Nel corso del giudizio il Comune ha adottato la determinazione n. CA/2656/2024 del 13 novembre 2024, ricollocando il posteggio in via Manin. Il TAR Lazio ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso. La ricorrente ha appellato, sostenendo che il provvedimento non rispondeva alle sue richieste e che l’inerzia perdurasse rispetto all’istanza di gennaio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la declaratoria di improcedibilità. Con la determinazione di novembre il Comune ha provveduto in via definitiva alla ricollocazione, in risposta alle istanze della ricorrente: non è più configurabile alcuna inerzia giustiziabile con il rito speciale degli artt. 31 e 117 c.p.a.

L’appellante non può richiamare l’istanza del 31 gennaio 2024. Rileva, in senso contrario, la successiva istanza del 23 settembre 2024, con cui ella ha indicato la postazione di via Manin: tale indicazione è stata recepita dall’amministrazione. In base ai principi di leale collaborazione e buona fede, Roma Capitale ha così risposto alle richieste della privata, senza che sia possibile “riesumare” la precedente istanza per farne discendere un inesistente perdurare dell’inerzia.

Il Collegio richiama l’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, secondo cui i rapporti tra cittadino e amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede, fondati sugli artt. 97 Cost. Il principio ispira non solo l’attività della P.A. verso il privato, ma anche la condotta del privato nei rapporti con la P.A., impegnando entrambe le parti del rapporto amministrativo.

Quanto all’interesse che sorregge il ricorso avverso l’inerzia, esso attiene, salvo il caso di assenza di margini di discrezionalità — qui non sussistente — all’ottenimento di una manifestazione di volontà, quale che ne siano contenuto e natura. L’interesse è quindi soddisfatto anche dall’adozione di un provvedimento non satisfattivo della pretesa sostanziale. Le doglianze sulla nuova sede e sui vizi del procedimento non possono essere fatte valere in questo giudizio, ma con ricorso demolitorio avverso la determinazione del 13 novembre 2024. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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