Accesso difensivo ai dati SDI e obbligo di ostensione della Pubblica Amministrazione (TAR Sicilia n. 3387 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, il principio generale dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 impone di garantire al richiedente l’ostensione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, anche quando si tratti di atti astrattamente sottratti all’accesso dai regolamenti attuativi del comma 6. Le clausole del D.M. 16 marzo 2022 che escludono le relazioni di servizio e le informazioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica non possono essere interpretate in senso letterale, altrimenti si determinerebbe una sottrazione generalizzata delle richieste ostensive con frustrazione delle finalità della legge sul procedimento. Il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati interforze, istituita dall’art. 8 legge n. 121/1981, trova riconoscimento nell’art. 10, comma 3, legge n. 121/1981, che consente a chiunque di richiedere la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile. Il preminente interesse difensivo prevale sul limite della riservatezza dei terzi, fermo restando il potere dell’Amministrazione di omettere specifici dati idonei a pregiudicare concrete operazioni di polizia, con onere di motivazione rafforzata.
Il Fatto
Il ricorrente svolge l’attività di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo e, in vista dell’assunzione presso una società operante nel settore della sicurezza, ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco prefettizio di cui all’art. 3 legge 15 luglio 2009 n. 94. In data 19 aprile 2025 ha ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990: secondo informazioni della Questura, in cinque date comprese tra maggio 2020 e luglio 2024, in occasione di controlli veicolari, sarebbe stato in compagnia di persone indagate o con precedenti di polizia.
Per presentare osservazioni procedimentali il ricorrente ha chiesto l’ostensione delle schede e dei rapporti redatti dalle Forze dell’Ordine, degli estremi delle targhe dei veicoli fermati e dei dati anagrafici delle persone controllate con lui. La Prefettura ha trasmesso solo le informazioni inviate alla Questura, che non ha consegnato il resto: si è formato così un silenzio-rigetto impugnato con il ricorso introduttivo. Sopravvenuto un diniego espresso della Questura, fondato sull’inserimento degli atti nella banca dati SDI e sulla riservatezza dei terzi, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, perché il silenzio-rigetto è stato superato dal provvedimento espresso di diniego. L’atto sopravvenuto, adottato dopo istruttoria e valutazione, non è mera conferma del silenzio, ma atto di conferma a carattere rinnovativo.
Nel merito, il giudizio di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. è un giudizio di impugnazione-merito, diretto all’accertamento del diritto e non alla sola eliminazione dell’atto; ove l’accertamento sia positivo, segue la condanna all’esibizione ai sensi del comma 4 della stessa norma. Il ricorrente è soggetto interessato ex art. 22 legge n. 241/1990: la mancata conoscenza delle informazioni richieste gli preclude l’esercizio dei rimedi procedimentali e giurisdizionali a tutela dell’interesse sotteso all’istanza di iscrizione.
Il Collegio richiama il principio dell’art. 24, comma 7, e confronta il limite del comma 6, lett. c), con le clausole del D.M. 16 marzo 2022 che sottraggono all’accesso le relazioni di servizio relative all’ordine pubblico. L’interpretazione non può essere letterale, perché ne deriverebbe una sottrazione quasi totale dei documenti dell’Amministrazione dell’Interno. La giurisprudenza amministrativa, anche con riferimento al previgente D.M. n. 415/1994, ha dato rilievo preminente al diritto di accesso difensivo.
Quanto alla banca dati interforze, il CED è stato istituito dall’art. 8 legge n. 121/1981; l’art. 10, comma 3, riconosce a chiunque la facoltà di chiedere conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile. Il comma 4 consente all’Ufficio di omettere di provvedere solo se ciò possa pregiudicare azioni od operazioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il ricorso è quindi accolto: riconosciuto il diritto all’accesso, ordinata l’ostensione mediante stampa dei dati contenuti negli elaboratori del Centro, con esclusione dei soli dati che in concreto e motivatamente possano pregiudicare specifiche operazioni, nel termine di trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro mille, oltre accessori.
Nota della Redazione
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