Silenzio della p.a. e sopravvenuto provvedimento espresso: improcedibilità e conversione del rito (TAR Liguria n. 1202 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso nel corso del processo determina la improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, perché l’inerzia costituisce condizione dell’azione. L’eventuale parziale difetto di riscontro rispetto alle istanze dell’interessato non configura residui profili di inerzia giustiziabili con il rito dell’art. 117 c.p.a., ma si traduce in un vizio del provvedimento positivo adottato. Il giudice dichiara l’improcedibilità con sentenza non definitiva e, previa conversione del rito, dispone la trattazione con rito ordinario della domanda di annullamento.

Il Fatto

Le società ricorrenti sono proprietarie di due immobili in Genova, il secondo a monte del primo, entrambi limitrofi al terreno di un terzo. Con esposti del 22 febbraio e del primo maggio 2025 hanno segnalato al Comune la presunta irregolarità di alcuni interventi edilizi realizzati sul fondo confinante, consistenti in due terrapieni e in un volume con servizio igienico. Con atto dell’8 maggio 2025 hanno sollecitato l’esercizio dei poteri inibitori e sanzionatori e chiesto l’accesso ai documenti.

Ottenuta l’ostensione degli atti, tra cui l’autorizzazione paesaggistica e la CILA con la successiva SCIA, le ricorrenti hanno agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’inesistenza dei presupposti degli atti edilizi, impugnando anche il titolo paesaggistico. Nelle more del giudizio il Comune ha adottato un’ingiunzione di demolizione per alcune delle irregolarità segnalate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il provvedimento sopravvenuto ha esaurito la pretesa di pronuncia sull’inerzia. La finalità del rito avverso il silenzio è ottenere una decisione sull’amministrazione inerte: quando questa adotta un atto espresso, la condizione dell’azione viene meno e il ricorso diviene improcedibile. Il Tribunale richiama in proposito Cons. Stato Sez. III n. 2660 del 2018.

Non convince la tesi delle ricorrenti, secondo cui l’integrale rigetto delle censure lascerebbe residuare un parziale silenzio sulle doglianze non accolte. La giurisprudenza citata, TAR Campania, Napoli, Sez. VII n. 687 del 2025, chiarisce che tale esito prescinde dall’accertamento dell’integrale soddisfazione della domanda: se il provvedimento sopravvenuto è illegittimo, l’interessato è tutelato dagli strumenti processuali che consentono la nuova impugnazione o la conversione del ricorso in ricorso impugnatorio ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a..

Il Collegio trae la conseguenza sistematica: la parziale pronuncia dell’amministrazione non configura profili di inerzia giustiziabili, ma si traduce nell’eventuale illegittimità del provvedimento positivo assunto. La questione si sposta, dunque, dal piano dell’inadempimento a quello della validità dell’atto.

Il Tribunale dichiara pertanto improcedibile, con sentenza non definitiva, la domanda di accertamento del silenzio e, previa conversione del rito, fissa l’udienza pubblica per la trattazione della domanda di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. In quella sede potrà essere esaminata anche l’eventuale impugnazione dell’ingiunzione di demolizione, ove ritenuta non satisfattiva e introdotta con motivi aggiunti. Le spese sono regolate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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