Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1500 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna, l’accertamento del mancato adempimento dell’amministrazione entro il termine dilatorio di centoventi giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, integrato dalla mancanza di contestazione dell’an e del quantum del credito ad opera della parte resistente, determina la declaratoria di inottemperanza. Conseguentemente il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’esecuzione integrale dei pagamenti e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta con facoltà di delega. La declaratoria dell’inottemperanza presuppone un titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato.
Il Fatto
La ricorrente agiva davanti al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza n. 2096/2023 con cui il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero resistente ad erogare in suo favore il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”, a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 e fino all’anno 2022/23.
Esponeva la ricorrente che il titolo era stato notificato a mezzo PEC al Ministero, con ricezione in data 21.6.23, e che da tale data era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza che intervenisse alcun adempimento. Chiedeva pertanto l’ordine di ottemperanza, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. Alla camera di consiglio il ricorso veniva trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Il titolo della cui esecuzione si tratta risulta passato in giudicato e ritualmente notificato, con la conseguenza che doveva ritenersi decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e viene accertata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe. Al Ministero resistente viene assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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