Carta del docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 490 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è ammissibile quando la sentenza da eseguire sia passata in giudicato, sia stata notificata all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica del docente costituisce posizione sostanziale tutelata dal giudicato azionabile in sede di ottemperanza.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice del lavoro era stato accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle somme per le annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi.

Formatosi il giudicato, i creditori hanno convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del titolo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato il 9 ottobre 2024, anteriormente alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del Tribunale competente. Il titolo era stato inoltre notificato all’Amministrazione presso la sede reale.

Il giudice ha poi rilevato che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale presupposto processuale legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza.

Nel merito, non risultando dagli atti che la sentenza fosse stata eseguita, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici per i quali la corresponsione era stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva alla scadenza inutile del termine assegnato all’Amministrazione, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi precedenti analoghi. È stato disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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