Interdittiva antimafia e revoca vincolata delle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto (TAR Emilia-Romagna n. 22 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto, l’attività del Comune in materia di autorizzazioni all’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti e di somministrazione di alimenti e bevande è vincolata, ai sensi degli artt. 67, 84, comma 4, 89, comma 2, lett. a), e 89-bis del d.lgs. n. 159/2011. La revoca delle autorizzazioni costituisce conseguenza immediata e diretta dell’interdittiva, senza margini di apprezzamento discrezionale. Accertata la legittimità dell’atto presupposto, l’invalidità derivata del provvedimento consequenziale non può essere ravvisata. Il titolare dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto resta destinatario dell’inibitoria anche quando l’azienda sia stata concessa in affitto, poiché le autorizzazioni non sono cedibili e il subentro del gestore avviene senza trasferimento della titolarità.

Il Fatto

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, ricevuta l’informazione antimafia interdittiva del Prefetto di Bologna nei confronti di una società, ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività dell’impianto di distribuzione di carburanti e dell’annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, revocando le relative autorizzazioni e dichiarando l’inefficacia delle Scia presentate.

La società destinataria ha impugnato l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo la violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e degli artt. 84 e 90 e ss. del d.lgs. n. 159/2011, riproponendo la censura già articolata contro l’interdittiva e contestando la propria legittimazione passiva, per essere la gestione trasferita a una società affittuaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo di invalidità derivata. La parte ripropone integralmente la quarta censura già svolta nel separato giudizio avverso l’interdittiva, con formulazione che rende dubbio se la doglianza sia proposta come invalidità propria. Ove così fosse, sarebbe inammissibile, perché riferita a un provvedimento autonomo. Qualificata come invalidità derivata, la censura è comunque infondata: il gravame contro l’interdittiva è stato rigettato con la sentenza del Tribunale n. 11/2024, anche per la dedotta carenza di presupposti. Accertata la legittimità dell’atto presupposto, il giudice passa all’esame dei profili di invalidità propria.

Il punto centrale è la natura dell’attività comunale. Il Tribunale qualifica l’azione del Comune come vincolata, in forza della normativa richiamata nel provvedimento impugnato (artt. 67, 84, comma 4, 89, comma 2, lett. a), 84 e 89-bis del d.lgs. n. 159/2011). A fronte dell’informazione interdittiva, l’Amministrazione non conserva margini discrezionali: la revoca delle autorizzazioni è effetto diretto e necessario.

Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva, il Collegio la ritiene in parte inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale e in parte infondata. La gestione del bar e del negozio di vicinato e, poi, del distributore è stata ceduta con contratto di affitto d’azienda. Il trasferimento ha riguardato i cespiti del compendio, con esclusione delle autorizzazioni, che non sono cedibili a terzi.

Il Collegio distingue i due regimi autorizzatori. Per il bar e il negozio, l’affittuaria ha ottenuto la voltura dell’autorizzazione, con decadenza di quella della dante causa: è quindi carente l’interesse a dolersi di un provvedimento inibitorio di un’attività non più legittimata a gestire. Per il distributore, l’affitto ha comportato il subentro del gestore senza trasferimento della titolarità, ai sensi del paragrafo 8, Sezione I, della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016. La ricorrente è rimasta unica titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto: l’interdittiva nei suoi confronti ha determinato la revoca dell’autorizzazione all’installazione e, a cascata, quella alla gestione da parte dell’affittuaria.

Il ricorso è quindi respinto. Le circostanze sopravvenute rappresentate in giudizio, relative a ulteriori cessioni del ramo d’azienda, non incidono sulla legittimità dell’atto e avrebbero potuto al più determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio prescinde da tale profilo di rito, essendo il ricorso comunque infondato. Le spese sono liquidate secondo soccombenza in euro 2.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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