Salvaguardia della gestione idrica autonoma subordinata ai requisiti di eccellenza (TAR Abruzzo n. 16 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La salvaguardia delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma, ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, richiede l’accertamento contestuale di tutti i requisiti ivi previsti, tra cui l’utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tale accertamento spetta all’ente di governo d’ambito territorialmente competente ed è vincolato ai parametri legislativi, alle deliberazioni ARERA e alle indicazioni ministeriali, senza margini di discrezionalità. La gestione autonoma costituisce eccezione alla regola della gestione unica e può essere riconosciuta solo in presenza di uno standard di eccellenza che altrimenti andrebbe perduto. La pendenza di una procedura di infrazione comunitaria per non corretta applicazione della disciplina sulle acque reflue urbane impedisce, di per sé, la salvaguardia. È inammissibile la domanda, proposta con la memoria conclusionale, che muti petitum e causa petendi rispetto al ricorso annullatorio.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava la deliberazione con cui l’ente regionale per il servizio idrico integrato aveva preso atto dell’istruttoria svolta ai sensi dell’art. 147, commi 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 152/2006 e aveva escluso la sussistenza dei requisiti per la gestione autonoma. Impugnava altresì la successiva nota con cui era stata avviata la procedura propedeutica al trasferimento della gestione al gestore unico, nonché, con motivi aggiunti, le ulteriori note con cui l’ente e il Dipartimento regionale avevano intimato l’esecuzione delle attività e prospettato il commissariamento.
La richiesta cautelare era stata respinta in primo grado e l’appello era stato rigettato dal Cons. Stato con ordinanza n. 969/2023. Il Comune contestava l’interpretazione dell’art. 147, comma 2 bis, assumendo di possedere tutti i requisiti di salvaguardia e lamentando eccesso di potere e violazione del principio di leale collaborazione. Con memoria conclusionale formulava ulteriori domande, tra cui l’ordine di erogazione dell’acqua di una determinata fonte e la condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la fattispecie normativa richiamando il testo dell’art. 147, comma 2 bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, che subordina la salvaguardia alla compresenza di approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate, sorgenti in parchi o aree protette e utilizzo efficiente della risorsa. L’accertamento è attribuito all’ente di governo d’ambito, che vi procede sulla scorta di parametri legislativi, deliberazioni ARERA e indicazioni ministeriali, senza spazi di discrezionalità.
All’esito dell’istruttoria, l’ente aveva rilevato la carenza dei requisiti, in particolare quanto all’utilizzo efficiente della risorsa idrica e alla tutela del corpo idrico. La pendenza della procedura di infrazione comunitaria, anche alla luce del parere ministeriale richiamato, impediva di per sé la salvaguardia. Il Collegio condivide tale lettura: la gestione autonoma è eccezione alla gestione unica e presuppone una comprovata eccellenza, che nel caso concreto non risulta dimostrata.
Quanto alla memoria conclusionale, il Tribunale la dichiara inammissibile, perché introduce domande non ricomprese nel ricorso introduttivo e ne muta radicalmente petitum e causa petendi. Nel merito, l’ordine di erogazione richiesto si scontra con l’art. 34, comma 2, c.p.a.: il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il rigetto della domanda annullatoria travolge anche quella risarcitoria.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto respinti; il Comune è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 5000,00 oltre accessori in favore dell’ente regionale, con compensazione nei confronti degli altri soggetti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.