Silenzio della P.A. e sopravvenuto provvedimento: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Puglia n. 856 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione adotti il provvedimento conclusivo del procedimento, anche se di contenuto negativo. L’interesse alla pronuncia sul silenzio viene meno per il solo fatto che la P.A. abbia esercitato la propria funzione provvedimentale, esaurendo l’obbligo di concludere il procedimento. La sopravvenienza di un atto espresso di diniego soddisfa l’istanza di accertamento dell’obbligo di provvedere, restando la relativa impugnazione devoluta al separato giudizio di legittimità. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esito della pretesa sostanziale e si fonda sul venir meno dell’interesse strumentale alla conclusione del procedimento. La complessità dell’evoluzione procedimentale e processuale può giustificare l’integrale compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, un vigile del fuoco in servizio presso il Comando Provinciale di Foggia, aveva presentato in data 20 ottobre 2023 istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 per la sede di Matera ovvero, in subordine, di Potenza o della Direzione Regionale della Basilicata.
Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990 e la memoria difensiva del ricorrente, l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso ex artt. 31, comma 1, e 117, comma 1, cod. proc. amm., notificato il 14 febbraio 2024 e depositato il 22 febbraio 2024, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’ordine di emanazione del provvedimento conclusivo entro trenta giorni e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il Ministero dell’Interno ha adottato, in data 14 marzo 2024, il provvedimento prot. n. 961, recante diniego del chiesto trasferimento temporaneo. Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese. L’Amministrazione ha dal canto proprio rappresentato di aver emanato, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 174 del 20 aprile 2024 emessa nel separato giudizio impugnatorio, il decreto di trasferimento temporaneo n. 1770 del 28 maggio 2024, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse o, in alternativa, la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha riqualificato l’esito del giudizio in termini di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ragione è che, per quanto di rilievo nell’ambito del giudizio sul silenzio, l’Amministrazione si è pronunciata in data 14 marzo 2024 con un provvedimento espresso in riscontro all’istanza del 20 ottobre 2023. L’obbligo di concludere il procedimento risulta così adempiuto, con conseguente venir meno dell’interesse strumentale all’accertamento giudiziale.
La decisione chiarisce la distinzione tra giudizio sul silenzio e giudizio impugnatorio. L’adozione del provvedimento finale, ancorché negativo, esaurisce la funzione provvedimentale e soddisfa la pretesa alla conclusione del procedimento. Le censure avverso il contenuto del diniego restano devolute al separato ricorso promosso dal lavoratore, estraneo a questo giudizio.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto che la complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda giustifichi la loro integrale compensazione tra le parti.
Nota della Redazione
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