Silenzio sul parere vincolante e soccombenza virtuale per l’autorizzazione paesaggistica (TAR Toscana n. 1831 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata è contraddittore necessario la Soprintendenza, chiamata a esprimere il parere vincolante ai sensi dell’art. 146, comma 8, D. Lgs. n. 42/2004, e non è pertanto configurabile un suo difetto di legittimazione passiva. Il rilascio del provvedimento richiesto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Se il provvedimento satisfattivo interviene solo dopo la notifica del ricorso, la regolamentazione delle spese tra ricorrente ed ente locale segue il criterio della soccombenza, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Il Fatto
Una società agricola presenta al Comune di Marliana, in data 25.10.2024, domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 8 del d.P.R. n. 31/2017, per la realizzazione di una recinzione per fondo chiuso in territorio boschivo. L’amministrazione comunale non definisce il procedimento.
La società propone ricorso al TAR Toscana chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’obbligo di provvedere, la pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm. e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. Si costituisce la Soprintendenza competente, eccependo il difetto di legittimazione passiva. Nelle more la società deposita memoria: il Comune ha rilasciato l’autorizzazione in data 12.09.2025, ma insiste per la condanna alle spese dell’ente locale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione della difesa erariale. La Soprintendenza è chiamata a esprimere un parere vincolante nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 146, comma 8, D. Lgs. n. 42/2004. Ne deriva la sua qualità di contraddittore necessario anche nel giudizio avverso il silenzio serbato dal Comune: l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è rigettata.
Nel merito, il Tribunale rileva che la ricorrente ha dichiarato in sede giudiziale l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione e che la documentazione in atti lo conferma. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il punto qualificante attiene alle spese. L’adozione del provvedimento satisfattivo è avvenuta solo dopo la notifica del ricorso introduttivo: la soccombenza virtuale dell’ente locale è dunque integrata. La regolamentazione delle spese tra società ricorrente e Comune segue il criterio della soccombenza e si traduce nella condanna dell’ente al pagamento di 1.000,00 euro, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Le spese tra la ricorrente e l’amministrazione statale sono invece compensate, in coerenza con l’esito dell’eccezione preliminare e con il ruolo del parere vincolante. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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