Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta nel lavoro (TAR Toscana n. 1836 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Accertata la perdurante inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando un termine per provvedere. La nomina sin d’ora del commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, costituisce misura coerente con la funzione di effettività della tutela esecutiva. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione dell’indennità cd. “Carta Docente”, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e al d.P.C.M. 23.09.2015, nonché alla “Retribuzione professionale Docenti” prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001.

Con la pronuncia ottemperanda il Tribunale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma complessiva di € 1.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento di € 884,24, oltre interessi, nonché delle spese di lite. Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione, che era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento degli accessori e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso, verificando i presupposti processuali dell’azione esecutiva. Dagli atti risultava che la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 23 aprile 2024 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Il Collegio ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa in data 18 dicembre 2024. La sussistenza congiunta di notifica del titolo, decorso del termine senza adempimento e definitività della pronuncia ha fondato l’ammissibilità del ricorso.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di ottemperanza per la sorte capitale di cui alla sentenza da eseguire. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non avesse ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Il Collegio ha inoltre disposto, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, la nomina sin d’ora quale commissario ad acta del Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La regolamentazione delle spese di lite ha seguito la soccombenza, con liquidazione in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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