L’accreditamento per l’istruzione e formazione professionale può essere revocato per la condanna penale degli amministratori (TAR Lombardia n. 2330 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore dell’istruzione e formazione professionale, la revoca dell’accreditamento costituisce esercizio del potere di riesame, immanente nell’ordinamento ed oggi disciplinato dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, e non richiede una specifica base legislativa regionale. La condanna penale, ancorché non definitiva, degli amministratori di un ente accreditato per delitti contro la pubblica amministrazione determina il venir meno dei requisiti di affidabilità dell’ente stesso, giustificando la revoca a prescindere dalla mancata affermazione di responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Le dimissioni degli amministratori non incidono sulla legittimità del provvedimento, poiché il giudizio di affidabilità riguarda l’ente nel suo complesso. Inoltre, l’erronea indicazione della normativa di riferimento nel provvedimento non ne determina l’illegittimità se i presupposti di fatto e di diritto sono comunque individuabili.
Il Fatto
Un ente senza scopo di lucro, attivo nell’erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale in regime di accreditamento con Regione Lombardia, subiva la revoca dell’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati. Il provvedimento, adottato ai sensi della DGR n. 6696/2022, era motivato dal riscontro di numerose irregolarità gestionali, tra cui la distrazione di fondi pubblici da parte degli amministratori, poi condannati in sede penale per reati contro la pubblica amministrazione. L’ente impugnava il provvedimento di revoca, nonché i successivi atti con cui la Regione aveva indetto un bando per riassegnare le dotazioni finanziarie già destinate alla ricorrente e confermato la revoca in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente circa la presunta mancanza di base legislativa del potere di revoca esercitato. Pur riconoscendo che la legge regionale n. 19/2007 non disciplinasse espressamente tale potere nella sua formulazione originaria, ha affermato come il potere di riesame costituisca un potere immanente dell’amministrazione, oggi positivizzato dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il venir meno dei requisiti di accreditamento, di cui la condanna degli amministratori è manifestazione, rende il provvedimento non più conforme all’interesse pubblico e ne legittima la revoca.
Quanto alla dedotta applicabilità dei principi di cui al d.lgs. n. 231/2001, la Corte ha chiarito che la revoca non ha natura sanzionatoria, ma è finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico. Ne consegue l’irrilevanza sia dell’assoluzione dell’ente in sede penale, sia delle dimissioni degli amministratori, atteso che la condanna dimostra comunque la carenza di affidabilità dell’ente nel suo complesso.
Il Collegio ha inoltre superato la censura relativa all’entrata in vigore della DGR n. 6696/2022, osservando che la previgente DGR n. IX/2412/2011 conteneva disposizioni analoghe, rendendo irrilevante un eventuale erroneo richiamo normativo. Sul punto, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale per cui l’erronea indicazione della norma non inficia il provvedimento se i presupposti sono individuabili (Cons. Stato, Sez. III, 5 agosto 2022, n. 6963).
Infine, la Corte ha respinto i motivi aggiunti, dichiarando l’infondatezza dei vizi di invalidità derivata prospettati avverso gli atti consequenziali, nonché la censura relativa alla pretesa contraddittorietà dell’atto di conferma, ritenuto in continuità con il provvedimento originario. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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