Procura alle liti generica in ricorso nativo digitale: inammissibilità non sanabile (TAR Lombardia n. 1787 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura alle liti redatta su supporto cartaceo e depositata, in copia informatica, unitamente al ricorso in formato nativo digitale non integra la fattispecie della procura speciale apposta in calce all’atto. Il requisito della specialità, richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., impone che la procura indichi l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità adita. La mera congiunzione informatica dei due documenti non supplisce a tale carenza. Il vizio è inammissibile e non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è concedibile l’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 694 dell’08.02.2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per complessivi € 2.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Passata la sentenza in giudicato, e rimasta inerte l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un Commissario ad acta e una penalità di mora. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, già in sede di camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. L’assenza del difensore della ricorrente all’udienza non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’avviso è funzionale a provocare il contraddittorio, al quale il procuratore non presente tacitamente rinuncia, secondo un indirizzo recente confermato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 1305 del 2026.

Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica in allegato alla PEC. Essa non indicava il TAR adito, gli estremi del provvedimento da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio, limitandosi a delegare la difesa “nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”.

Il Collegio ha escluso che tale modalità integri la procura apposta in calce. L’eccezione a favore del mandato in calce o a margine, che assorbe il requisito della specialità nel contesto documentale unitario (Cass. civ. n. 14437 del 2019; Cass. civ. n. 24670 del 2019), non è estensibile tramite l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La certificazione dell’autografia non elimina l’esigenza che la procura rechi in sé gli elementi esaustivi del proprio oggetto, non essendo garantita la contezza del contenuto dell’atto.

Il giudice ha quindi preso le distanze dall’indirizzo che reputava valida la procura digitalizzata allegata alla PEC o alla busta telematica, rilevando che esso non dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che impone la preesistenza o coevità della procura al ricorso e non al deposito, il Collegio ha concluso per l’inammissibilità.

Quanto alla sanabilità, il vizio della procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione, sicché non è configurabile il potere di rinnovazione. L’errore scusabile, di stretta interpretazione, presuppone un’obiettiva incertezza normativa; essa è esclusa quando la parte, in presenza di indirizzi alternativi, abbia scelto quello meno prudente. La pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo esistente. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, la regolarizzazione non è più ammessa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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