Ricorso dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Liguria n. 977/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando la parte ricorrente dichiari di aver ottenuto il provvedimento favorevole che ella stessa aveva richiesto, venendo meno l’utilità sostanziale alla prosecuzione del giudizio. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento nel merito della fondatezza delle censure proposte, essendo preclusa dall’esito processuale ogni valutazione sulla legittimità dell’atto impugnato. Le spese di lite possono essere compensate allorché la definizione del giudizio consegua a un evento sopravvenuto non imputabile alle parti e non sia ravvisabile un comportamento processuale ostativo della parte resistente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Liguria la comunicazione di avvio del procedimento relativo a una pratica di condono edilizio, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Vernazza, nonché gli atti connessi. L’interesse alla decisione scaturiva dalla necessità di ottenere i titoli abilitativi per la realizzazione dell’intervento sull’immobile di proprietà.
Il Comune intimato si era costituito in giudizio con memoria di mera forma, senza svolgere difese nel merito. Successivamente, la società ricorrente aveva depositato atto in data 11 marzo 2026 con il quale dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse, avendo nel frattempo ottenuto i titoli abilitativi alla realizzazione dell’intervento, e chiedeva al Collegio di dichiarare il ricorso improcedibile con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della società ricorrente e della successiva memoria del Comune, con la quale l’Amministrazione aveva dato atto delle circostanze sopravvenute senza opporsi alla richiesta di declaratoria di improcedibilità. La valutazione si è pertanto incentrata sull’idoneità degli eventi dedotti a determinare il venir meno dell’interesse alla decisione.
L’avvenuto rilascio dei titoli abilitativi ha fatto venire meno l’utilità concreta che la società ricorrente intendeva conseguire con l’annullamento dell’atto impugnato, rendendo il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta carenza d’interesse, infatti, costituisce causa di improcedibilità del ricorso e preclude l’esame del merito delle censure, non potendo il giudice pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento rispetto al quale è venuto meno l’interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in conformità alla richiesta della parte ricorrente e in assenza di opposizione dell’Amministrazione, considerata la natura sopravvenuta dell’evento che ha determinato la definizione del giudizio e l’assenza di un comportamento processuale ostativo del Comune.
Il Collegio ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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