Inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse dell’impugnazione cautelare di atti non lesivi e non indirizzati al ricorrente (TAR Lombardia n. 532 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse, l’impugnazione di atti che non solo non sono indirizzati al ricorrente, ma risultano anche privi di ogni lesività. La mera circostanza di essere stati, in passato, titolari di una concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a una diversa area – alla quale sia nel frattempo subentrato un altro operatore – non radica alcuna posizione qualificata che legittimi la contestazione di comunicazioni concernenti la sospensione di procedure avviate nei confronti di soggetti terzi. Ne consegue il rigetto dell’istanza cautelare e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
Una società impugnava, chiedendone la sospensione, una serie di atti comunali concernenti un intervento di riqualificazione urbana di un lungolago, tra cui la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, l’affidamento dei lavori e gli atti conseguenti. Con successivi motivi aggiunti, la medesima società estendeva l’impugnazione anche al regolamento comunale in materia di occupazione di spazi pubblici, nella parte relativa alla sospensione e revoca delle concessioni, nonché alle note con cui l’amministrazione aveva comunicato a due diverse società il venir meno delle ragioni poste a fondamento di precedenti diffide a rilasciare l’area occupata con i rispettivi dehor.
In particolare, rispetto a queste ultime comunicazioni, la ricorrente lamentava che la posticipazione dell’inizio dei lavori avesse determinato la sospensione del procedimento di rilascio dell’area, con conseguente pregiudizio alla propria posizione. L’amministrazione comunale eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione e di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto fondate le eccezioni sollevate dalla difesa dell’amministrazione, dichiarando inammissibile l’impugnazione proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
La pronuncia si fonda su un duplice rilievo. In primo luogo, gli atti impugnati – le comunicazioni prot. n. 41467 e n. 41472 del 7 marzo 2026 – non risultano indirizzati alla ricorrente, bensì a due distinte società, destinatarie delle precedenti diffide. Con tali comunicazioni, l’amministrazione ha semplicemente reso noto il venir meno delle ragioni poste a fondamento delle diffide stesse, essendo stato posticipato l’inizio dei lavori di riqualificazione.
In secondo luogo, il Collegio ha escluso la lesività degli atti impugnati, requisito indefettibile per la configurabilità dell’interesse al ricorso. La ricorrente ha documentato unicamente di essere stata, in passato, titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico di una diversa area, sita in una piazza diversa da quella oggetto delle comunicazioni, concessione alla quale è nel frattempo subentrato un altro operatore economico. Tale circostanza, lungi dall’integrare una posizione giuridica attuale e concreta, dimostra l’assenza di qualsiasi pregiudizio derivante dagli atti impugnati.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge. La decisione valorizza il principio per cui la legittimazione e l’interesse al ricorso vanno valutati con riferimento alla posizione soggettiva attuale del ricorrente, non potendosi desumere da situazioni pregresse ormai cessate o relative a beni diversi.
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Nota della Redazione
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