Silenzio regionale su parere di compatibilità e decadenza dall’azione avverso il silenzio (Cons. Stato n. 284 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che abbia presentato istanza di autorizzazione e sia rimasto di fronte al silenzio dell’Amministrazione regionale è tenuto a proporre l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., nel termine ivi previsto. La mancata proposizione del rimedio nei termini decadenziali preclude la possibilità di far valere la preminenza della propria posizione rispetto a domande presentate successivamente da altri concorrenti, determinando un difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere contro i pareri favorevoli rilasciati a questi ultimi. Resta ferma la possibilità di riproporre l’istanza, che l’Amministrazione è tenuta a esaminare sulla base dell’effettivo fabbisogno esistente al momento della nuova richiesta. L’Amministrazione ha l’onere di valutare tutte le istanze attive, senza che all’istante possa addossarsi quello di monitorare le domande dei competitor.
Il Fatto
Una cooperativa sociale chiedeva alla Regione Puglia il parere di compatibilità per realizzare un centro diurno di riabilitazione psichiatrica in un comune pugliese. L’istanza originaria risale al 20 febbraio 2015 ed era stata integrata nel marzo 2016 dopo un cambio di localizzazione. La Regione non riscontrava la richiesta. Nel frattempo rilasciava pareri favorevoli a due operatori concorrenti per analoghe strutture nel medesimo ambito territoriale.
La cooperativa impugnava quei pareri e chiedeva l’accertamento del diritto alla valutazione della propria istanza, oltre alla condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il TAR Puglia dichiarava il ricorso in parte inammissibile, per decorso del termine dall’istanza, in parte improcedibile per rinuncia e in parte infondato, ritenendo saturo il fabbisogno al momento della domanda. Proponeva appello la cooperativa, contestando l’applicazione delle disposizioni regionali e la valutazione del fabbisogno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la statuizione di inammissibilità. Il silenzio serbato dalla Regione sulla domanda del 2015, trasmessa dal Comune ai sensi dell’art. 7 della legge regionale Puglia n. 9/2017, avrebbe dovuto indurre la richiedente a proporre tempestivamente l’azione avverso il silenzio. La cooperativa, titolare del relativo onere, non ha esperito il rimedio previsto dal codice del processo amministrativo.
La conseguenza non è solo processuale in senso stretto. La mancata attivazione dell’azione avverso il silenzio ha privato la ricorrente della legittimazione e dell’interesse a ricorrere contro i pareri favorevoli rilasciati ai concorrenti, nonché a lamentare la preminenza della propria istanza rispetto a domande presentate anni dopo. La Corte richiama sul punto l’Adunanza plenaria n. 9 del 2014 e il parere della Sezione I n. 1720/2022. Rileva che il termine dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. è ampiamente scaduto.
Il Collegio prende però le distanze da un passaggio del TAR. Non condivide il rilievo secondo cui il venir meno della saturazione del fabbisogno non determinerebbe la reviviscenza dell’istanza originaria, per il rischio di un effetto prenotativo non previsto. In linea generale, l’istante non può essere tenuto a verificare la presentazione di analoghe domande altrui per coltivare la propria. L’Amministrazione ha l’onere di esaminare le istanze indipendentemente dal sollecito dell’operatore che ha presentato per primo la domanda.
La Corte respinge parimenti la difesa regionale del mero disguido amministrativo. La verifica della saturazione del fabbisogno avrebbe presupposto la valutazione di tutte le istanze attive, non potendosi riscontrare favorevolmente una sola domanda sul presupposto che il fabbisogno residuo le sarebbe stato assegnato. Il termine per l’azione avverso il silenzio è tuttavia scaduto senza che l’interessata abbia chiesto l’accertamento dell’inadempimento.
Resta ferma la possibilità di riproporre l’istanza, che la Regione è tenuta a esaminare secondo il fabbisogno effettivo al momento della nuova richiesta. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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