Revocazione per errore di fatto esclusa se si contesta la valutazione del giudice (Cons. Stato n. 3299 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. Esso deve attenere a un punto non controverso, sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, e costituire elemento decisivo della pronuncia, con rapporto di causalità tra erronea presupposizione e decisione. L’errore di fatto non investe l’attività interpretativa e valutativa del contenuto delle domande e delle eccezioni. È pertanto inammissibile la revocazione che contesti le valutazioni giuridiche del giudice in ordine all’individuazione del rito applicabile.
Il Fatto
La società ricorrente chiede la revocazione della sentenza con cui la Sezione Quarta aveva accolto l’appello proposto da alcuni privati avverso la sentenza del T.a.r. dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado per tardività della trasposizione in sede giurisdizionale. Con quella pronuncia la Sezione aveva annullato la sentenza appellata e rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., compensando le spese.
La società deduce un unico motivo, articolato, incentrato sull’errore di fatto: il giudice d’appello avrebbe travisato gli atti di causa, ritenendo non emanati provvedimenti riferibili a una fase del procedimento espropriativo e quindi non applicabile il rito accelerato di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., con il conseguente dimezzamento dei termini. In via rescissoria chiede la conferma dell’irricevibilità del ricorso di primo grado, per essere stato depositato l’atto di costituzione oltre il termine dimidiato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi consolidati sull’errore di fatto revocatorio. Occorre una svista o un abbaglio dei sensi sulla percezione delle risultanze materiali del processo, non una diversa lettura valutativa delle stesse. L’errore è configurabile anche in caso di omessa pronuncia su una censura o un’eccezione, purché risulti evidente dalla sentenza la totale mancanza di esame, e non un semplice difetto di motivazione. Sul punto il Collegio cita Consiglio di Stato, sez. VI, n. 947 del 2020, sez. IV, n. 2431 del 2015 e sez. V, n. 1331 del 2016.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che l’aspetto indicato dalla ricorrente è stato effettivamente valutato dal giudice di appello, il quale lo ha ritenuto non idoneo a comportare l’assoggettamento della fattispecie al rito accelerato. La sentenza impugnata ha espressamente affermato di non ritenere applicabile l’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., perché non risultavano emanati provvedimenti strettamente riferibili a una fase del procedimento espropriativo e le parti non avevano contestato provvedimenti afferenti a quella procedura.
Il Collegio non nega che l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 comporti dichiarazione di pubblica utilità e assuma rilevanza nella procedura espropriativa. Il punto controverso concerne però la necessità di osservare il rito dell’art. 119 c.p.a., con dimidiazione dei termini, anche in assenza di contestazioni relative agli atti della procedura espropriativa. Tra le due prospettazioni difensive il giudice d’appello ha aderito a quella dei privati, richiamando la sentenza della sezione IV n. 2243/2022, sul rilievo che non erano state formulate censure specifiche sulla dichiarazione di pubblica utilità e sul procedimento espropriativo.
Ne consegue che il ricorso per revocazione è inammissibile: la società contesta, in realtà, le valutazioni di natura giuridica del giudice d’appello sull’individuazione del rito applicabile, non sindacabili in sede di revocazione ordinaria. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione di rito dedotta.
Nota della Redazione
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