Silenzio inammissibile sulla regolazione del traffico in strade private non cedute (TAR Sardegna n. 473 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere di regolare il traffico veicolare, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 4, cod. strada, spetta esclusivamente all’ente proprietario della strada. Quando le strade interne di una lottizzazione, ancorché destinate dalle convenzioni urbanistiche alla cessione al Comune, siano rimaste di proprietà privata per mancata cessione, il Comune non è titolare di alcun obbligo di provvedere sull’istanza del privato volta a imporre una disciplina della circolazione. Il presupposto del potere comunale sorge solo nel momento in cui il soggetto pubblico diventi proprietario delle strade mediante idonei atti di cessione. Ne consegue l’infondatezza del ricorso avverso il silenzio, restando salvi gli strumenti processuali per l’acquisizione coattiva alla mano pubblica delle opere di urbanizzazione.

Il Fatto

Un condominio proprietario di immobili in un comparto di lottizzazione chiedeva al Comune, con ripetute istanze e da ultimo il 29 aprile 2024, l’adozione di una disciplina del traffico veicolare nelle strade interne al comparto. La richiesta era motivata dalla necessità di limitare la circolazione dei mezzi pesanti, che a giudizio del condominio comportava disagi e pericoli per l’incolumità. Le strade erano utilizzate anche da società titolari di strutture alberghiere confinanti.

Costituitosi il Comune, questi eccepiva l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’adozione di un’ordinanza integrativa del Codice della strada è provvedimento discrezionale nell’an, nel quando e nel quomodo, non dovuto su istanza di parte. Anche una controinteressata eccepiva il difetto di giurisdizione, per essere le strade di proprietà comunale o, in subordine, soggette a regime privatistico. Il condominio impugnava poi, con motivi aggiunti, la nota comunale del 13 agosto 2024, asseritamente priva di riscontro specifico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. A prescindere dal regime pubblicistico o privatistico delle strade, la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa perché il ricorrente invoca l’esercizio di poteri autoritativi afferenti alla regolazione del traffico, finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, rispetto ai quali è portatore di un interesse legittimo.

I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse: la nota comunale impugnata è priva di contenuto precettivo, come riconosciuto dallo stesso condominio, che l’aveva impugnata a scopo meramente cautelativo.

Nel merito, il ricorso principale è infondato. La nota trasmessa dal Comune in sede istruttoria ha chiarito che le strade oggetto della controversia ricadono nel diritto di proprietà dei soggetti privati coinvolti nella lottizzazione, trattandosi di beni individuati dalle convenzioni come oggetto di cessione al Comune ma mai effettivamente ceduti. Il Collegio richiama in proposito la convenzione di lottizzazione del 25 febbraio 1975.

Trattandosi di strade in regime privatistico, le stesse non sono soggette ad alcun potere-dovere di regolazione del traffico da parte del Comune. Gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 4, cod. strada attribuiscono infatti tale potere soltanto agli enti proprietari delle strade. Difetta, pertanto, il presupposto indispensabile dell’invocato potere comunale, che prenderà vita solo quando il soggetto pubblico diventerà proprietario delle strade mediante idonei atti di cessione.

Il Collegio aggiunge che, ove il Comune si rifiutasse di addivenire alle cessioni, i proprietari interessati potrebbero utilizzare gli strumenti processuali che consentono di ottenere l’acquisizione coattiva alla mano pubblica dei beni individuati in lottizzazione come opere di urbanizzazione o standard, strumenti non ancora esercitati. Il ricorso è dunque respinto nel merito, con compensazione delle spese in ragione della complessità della res controversa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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