Vincolo culturale ope legis e opere abusive: legittima la demolizione comunale (TAR Puglia n. 1427 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I beni immobili di interesse architettonico, schedati nel Catalogo generale dei Beni Culturali e appartenenti a enti assimilabili a quelli indicati dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, sono soggetti a vincolo storico-culturale ope legis ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, prima e a prescindere dalla formale dichiarazione di interesse culturale. Ne consegue che gli interventi eseguiti su tali immobili richiedono il preventivo parere della Soprintendenza: in sua assenza la DIA non può produrre effetti e le opere realizzate sono abusive, ai sensi degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune conserva il potere di vigilanza e sanzionatorio in forza degli artt. 31 e 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, senza che assuma rilievo l’astratta compatibilità dell’intervento con la normativa vincolistica.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 127 del 28.09.2023, con cui il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate presso l’immobile denominato “Palazzo Moschettini”, nel centro storico cittadino. Con il medesimo ricorso ha chiesto accertarsi il perfezionamento degli effetti della DIA presentata nel 2009 e del certificato di agibilità rilasciato nello stesso anno.

Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio, pur depositando documenti. All’esito della camera di consiglio del 10.01.2024 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare. La causa è stata poi introitata in decisione all’udienza pubblica dell’11.12.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione del vincolo culturale. Dalla documentazione emerge che l’immobile esiste dal 1925 e appartiene a una fondazione senza fini di lucro, ente assimilabile a quelli dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. Dal 1977 l’immobile risulta schedato come bene di interesse architettonico ed è presente nel Catalogo generale dei Beni Culturali. Su queste basi il Tribunale afferma che esso è soggetto a vincolo ope legis ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.

Da tale qualificazione deriva la necessità del preventivo parere della Soprintendenza, nella specie mancato. Irrilevante è, per il Collegio, il richiamo all’istanza di verifica culturale presentata nel 2021 e alla pendenza del relativo procedimento: il vincolo già operava e imponeva l’acquisizione del nulla osta.

Quanto alla competenza, il Tribunale ritiene che essa si radichi sul potere di vigilanza attribuito all’ente locale dagli artt. 31 e 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non ha esercitato un potere di riesame o annullamento di titoli edilizi, ma i soli poteri repressivi dell’abuso, espressamente fatti salvi dall’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990. In assenza del nulla osta, la DIA non può produrre effetti e le opere eseguite sono abusive. A ciò si aggiunge che i lavori erano stati sospesi con nota del 19.03.2009 e portati comunque a compimento, come accertato in sopralluogo.

Le censure sull’agibilità sono infondate: l’omesso parere della Soprintendenza non può essere surrogato dall’agibilità, che attesta la sola salubrità del manufatto e non la conformità al vincolo culturale.

Quanto ai profili di istruttoria e motivazione, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato e non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6404 del 30.06.2023). Infine, è respinta la doglianza sulla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990: l’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria inserita in un procedimento vincolato (TAR Napoli, Sez. VII, n. 6909 del 07.11.2022). Il ricorso è pertanto respinto, con nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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