Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 15597 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per provvedere sulla domanda di riconoscimento di un titolo di qualifica professionale conseguito all’estero si determina sommando i trenta giorni assegnati all’amministrazione per accertare la completezza della documentazione e i tre mesi fissati per l’adozione del provvedimento conclusivo, per una durata complessiva massima di quattro mesi. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia intervenuta alcuna richiesta di integrazione, si perfeziona il silenzio inadempimento e sussiste l’obbligo di provvedere. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza. Nell’esercizio del potere di riconoscimento l’amministrazione è tenuta al rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 29 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, necessario per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. L’amministrazione non ha concluso il procedimento.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua i presupposti dell’obbligo di provvedere nella presentazione di una formale istanza e nella scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’amministrazione. Entrambi risultano integrati, poiché a fronte della domanda del 29 aprile 2025 il Ministero non si è espresso.

Il parametro normativo è duplice. Opera il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990. Si aggiunge il termine specifico della materia, fissato dal d.lgs. n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE: l’art. 16, comma 6, impone il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, mentre il comma 2 del medesimo articolo assegna trenta giorni per l’accertamento della completezza e per l’eventuale richiesta di integrazioni.

Da tale combinato disposto il Tribunale ricava che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo giunge al massimo a quattro mesi, ove l’amministrazione si avvalga della facoltà di chiedere integrazioni. Nel caso concreto il Ministero è rimasto inerte e non ha formulato alcuna richiesta di integrazione, con la conseguenza che si è perfezionata la fattispecie di silenzio inadempimento.

Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al Ministero di rispondere alla domanda mediante l’emanazione di un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il Collegio precisa che, nel compimento del procedimento, sia l’amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2022 che hanno definito la questione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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