Silenzio-rigetto sull’accertamento di conformità e obbligo di motivazione analitica (Cons. Stato n. 1266 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo rispetta il requisito di specificità dei motivi di cui all’art. 40 cod. proc. amm. quando, valutato unitariamente nel suo complesso, consenta al giudice di individuare con chiarezza il nucleo della doglianza, anche se la relativa illustrazione è condizionata dalla complessità tecnica della materia. Il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che investa una pluralità di immobili strutturalmente e funzionalmente distinti, è illegittimo quando l’amministrazione non proceda a una valutazione analitica e differenziata per ciascun cespite. In tale ipotesi il diniego tacito è affetto da eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti. Un diniego complessivo è ammissibile solo ove risulti la complessiva abusività del compendio edilizio.
Il Fatto
Il proprietario di un vasto complesso immobiliare a destinazione ricettiva, sito nel Comune di Campomarino, presentava il 2 settembre 2020 una richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto numerosi manufatti. Il Comune non si pronunciava nel termine di sessanta giorni e l’istanza si intendeva rigettata per l’operare del silenzio-diniego.
Avverso tale diniego tacito il ricorrente proponeva ricorso al TAR Molise. Il giudice di primo grado, con sentenza non definitiva, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di specificità dei motivi e conseguente violazione dell’art. 40 cod. proc. amm., riservando al definitivo ogni decisione sui motivi aggiunti, con cui era stata proposta domanda risarcitoria, e sulle spese. Il Comune, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e non adempiva alle richieste istruttorie disposte in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo d’appello, che censura la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. Il codice del processo amministrativo non impone formule solenni per l’esposizione dei motivi. La rubrica del motivo di gravame indicava con sufficiente precisione le norme e i principi asseritamente violati, in linea con l’art. 40 cod. proc. amm.
Nella parte illustrativa il ricorrente aveva ribadito che l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 configura un’ipotesi di silenzio-rigetto, stigmatizzando il diniego in quanto immotivato e non preceduto da adeguata istruttoria né dal preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990. La successiva elencazione degli immobili e delle relative concessioni edilizie, con le singole difformità e i motivi della ritenuta sanabilità, consente di comprendere la specifica doglianza: la critica all’improprio ricorso alla procedura semplificata in ragione della multiforme complessità della situazione edilizia.
A conferma dell’insussistenza della genericità militano le due ordinanze cautelari con cui il primo giudice, ritenendo il gravame provvisto di fumus boni iuris, aveva ordinato al Comune di svolgere verifiche sullo stato dei luoghi e sui titoli edilizi rilasciati.
Il Collegio accoglie anche il terzo motivo, che denuncia il difetto di istruttoria e di motivazione. La complessa situazione prospettata nella richiesta di sanatoria imponeva all’amministrazione di valutare partitamente l’istanza, con un giudizio tecnico e giuridico per ciascun immobile, alla luce delle difformità denunciate. Un diniego tombale sarebbe stato ammissibile solo in presenza di una complessiva abusività del complesso edilizio, evenienza non ricorrente nel caso di specie.
Da qui l’annullamento dell’atto impugnato per eccesso di potere. All’effetto demolitorio consegue il riespandersi del potere del Comune, che dovrà rivalutare la richiesta con provvedimento espresso, riferendo il giudizio analiticamente ai singoli cespiti ed eventualmente previo sopralluogo, fermo restando il proprio potere discrezionale sull’esito. L’accoglimento dei primi due mezzi esaminati rende superfluo l’esame degli altri, in rapporto di presupposizione logica.
Nota della Redazione
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