Ordine di demolizione non impugnato e inammissibilità dell’appello avverso la demolizione d’ufficio (Cons. Stato n. 1267 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusivismo edilizio, tra l’ordine di demolizione e il provvedimento che dispone la demolizione d’ufficio corre un rapporto di presupposizione necessaria. La mancata e tempestiva impugnazione del primo rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso il secondo: l’inoppugnabilità dell’atto presupposto consolida i suoi effetti e impedisce di dedurne i vizi in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiami e su di esso si fondi. Sono pertanto ammissibili solo le censure che investano vizi propri dell’accertamento di inottemperanza e dell’acquisizione. Il provvedimento di demolizione ha natura vincolata: non richiede specifica valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, e tale principio non ammette deroghe nemmeno quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
Il Fatto
I proprietari di un immobile romano impugnavano davanti al TAR Lazio gli atti del procedimento sanzionatorio edilizio relativo a interventi di ristrutturazione e cambi di destinazione d’uso eseguiti in assenza di titolo. Lamentavano che Roma Capitale, senza aver definito l’istanza di condono presentata per l’edificio, avesse dapprima intimato la demolizione dell’ampliamento e poi disposto la demolizione d’ufficio con oneri a carico dei destinatari. Deducevano l’illegittimità dell’ordine per pendenza della domanda di condono, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché sproporzione e lesione dell’affidamento.
Il TAR respingeva il ricorso ravvisando un profilo di inammissibilità per diretta conseguenzialità tra l’ordine di demolizione, non impugnato, e il provvedimento di demolizione concreta, e nel merito giudicando infondati i motivi. Gli originari ricorrenti proponevano appello con cinque motivi, tra cui la violazione dell’art. 8 CEDU in relazione a una pronuncia della Corte europea.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma anzitutto l’inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento presupposto, richiamando la statuizione del TAR: tra l’ordine di demolizione e l’atto che dispone la demolizione in danno sussiste un rapporto di presupposizione necessaria, tale per cui il secondo è conseguenza immediata e inevitabile del primo. La mancata e tempestiva impugnazione del primo rende il ricorso avverso il secondo inammissibile per difetto di interesse, poiché nessuna utilità pratica deriverebbe dall’accoglimento e si presterebbe altrimenti il fianco a una rimessione extra ordinem nei termini.
Su questo punto l’appello è dichiarato inammissibile anche ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm., per difetto di critica specifica: la parte ha sostanzialmente reiterato i motivi concernenti la contestazione della demolizione, senza censurare la statuizione di inammissibilità.
La Corte ritiene peraltro la statuizione corretta nel merito. In materia di abusivismo edilizio l’impugnativa degli atti successivi all’ordinanza non impugnata consolida gli effetti dell’atto presupposto; in ragione della sua inoppugnabilità non possono essere dedotti i relativi vizi in sede di gravame avverso l’atto applicativo. Restano ammissibili soltanto i vizi propri dell’accertamento di inottemperanza e di acquisizione. Nel caso di specie tutti i vizi non specifici della demolizione officiosa sono dunque inammissibili.
Anche le censure riproposte sono infondate: la porzione oggetto di demolizione si pone al di fuori delle domande di condono evocate e dei relativi presupposti, nei termini chiariti dalla sentenza impugnata. Per il resto trova applicazione il principio secondo cui il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile privo di titolo abilitativo, per la sua natura vincolata, non richiede altro che le sottese ragioni di ripristino della legalità violata.
Non occorre una specifica valutazione dell’interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati sacrificati. Tale principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, e la natura doverosa dell’ordinanza rende superflua finanche la comunicazione di avvio del procedimento. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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