Ottemperanza al giudicato e divieto di cumulo tra astreinte e interessi moratori (TAR Sicilia n. 2785 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo il giudice accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi integralmente alla decisione e dispone le misure esecutive necessarie. La condanna alle astreinte non è dovuta quando la funzione sollecitatoria rispetto all’esecuzione sia già assolta dall’obbligazione accessoria degli interessi di mora contemplata nel titolo esecutivo. Il ricorso è soggetto al termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, il giudice nomina un Commissario ad acta, il cui compenso è posto a carico dell’ente e liquidato con separato decreto presidenziale.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di eredi del creditore originario, agiscono per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 2278/2009 del TAR Sicilia, sede di Catania, come corretta con successiva ordinanza collegiale n. 1763/2011. Il titolo aveva condannato il Comune di Messina al pagamento di emolumenti in favore del dante causa.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., i ricorrenti chiedono l’esecuzione integrale della sentenza, la condanna dell’ente al pagamento delle spese successive all’emissione del titolo, al rimborso delle spese di registrazione e al pagamento degli interessi di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, ritualmente evocato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la sentenza posta a fondamento dell’esecuzione è immediatamente esecutiva e non risulta sospesa dal giudice d’appello. Verifica quindi la regolarità della procedura di ottemperanza: il ricorso è stato notificato e depositato nel maggio 2024 e rispetta il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel novembre 2011, come previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.
La diffida intervenuta nel luglio 2020 ha interrotto il termine decennale per l’actio iudicati, rendendo attuale l’interesse all’esecuzione. Su queste basi il ricorso è ritenuto fondato.
Il giudice afferma l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato. Il Comune dovrà provvedere al pagamento del dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione, liquidando le somme e gli accessori come determinati in sentenza, oltre alle ulteriori spese sostenute per attivare la procedura, limitatamente a quelle relative al rilascio della copia e alla notifica del titolo esecutivo.
Viene invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreinte. Il Collegio ritiene che la funzione sollecitatoria del rimedio rispetto all’esecuzione del giudicato sia già inglobata nell’obbligazione accessoria degli interessi di mora prevista dal d. lgs. n. 231/2002 e contemplata nel titolo azionato.
Decorso inutilmente il termine assegnato, provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta, nominato con facoltà di delega a un funzionario munito della necessaria professionalità, perché dia esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine. Il compenso è posto a carico dell’ente e liquidato con separato decreto presidenziale, previa nota spese da presentarsi, ex art. 71 d.p.r. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Le spese di giudizio, liquidate in ottocento euro oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore.
Nota della Redazione
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