Penalità di mora e commissario ad acta nell’ottemperanza a sentenza pecuniaria (TAR Calabria n. 198 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e assegna un termine per l’adempimento, nominando il Commissario in caso di inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avverso il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, lamentando la mancata esecuzione della sentenza n. 925/2020 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro. Con quella decisione il Consorzio era stato condannato al pagamento di euro 10.699,98 a titolo di differenze dell’indennità maturate dall’agosto 2014 al settembre 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, la liquidazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un Commissario ad acta. Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è stata notificata in forma esecutiva, è passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Consorzio di ottemperare integralmente al giudicato, provvedendo all’imputazione dei pagamenti secondo i criteri legali. Il pagamento è stato limitato alla somma individuata in favore del ricorrente, restando esclusa quella delle spese di lite liquidata al difensore distrattario, che non agisce autonomamente in questa sede. È stato assegnato al Consorzio il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento.
Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella del comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
Il Tribunale ha accolto anche la domanda di nomina del Commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale della Provincia di Cosenza con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio. In caso di inerzia del Consorzio oltre il termine, il Commissario provvederà entro i successivi sessanta giorni, decorrenti da apposita istanza del ricorrente, determinando anche gli importi ancora dovuti a titolo di capitale e interessi. Sono state escluse le spese di precetto, estranee al giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. e funzionali al diverso procedimento di esecuzione forzata ex art. 474 e ss. c.p.c., come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Il compenso del Commissario è posto a carico dell’Amministrazione inadempiente, nella misura liquidata con separato provvedimento. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario del 15%, sono state poste a carico del Consorzio.
Nota della Redazione
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