Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento delle spese (TAR Sicilia n. 2788 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 costituisce condizione per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione, una volta che il titolo sia divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione. Accertata la persistenza dell’obbligo di ottemperanza e l’assenza di motivi giustificativi dell’inadempienza, il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina fin da ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere rigettata quando l’adempimento sia ostacolato da vincoli normativi e di bilancio, valutabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ.. Il compenso del commissario è posto a carico dell’ente intimato e liquidato con separato decreto.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito con due distinti ricorsi per l’esecuzione del giudicato formatosi su due pronunce di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali: la sentenza della Corte d’Appello di Catania e la sentenza di primo grado relativa al medesimo rapporto.

Il Consorzio di bonifica convenuto non ha dato spontanea esecuzione ad alcuna delle pronunce e non si è costituito in giudizio in nessuno dei due procedimenti. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza anche a mezzo di commissario ad acta. I ricorsi sono stati trattenuti in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rilevato la sostanziale unitarietà del titolo portato in esecuzione, costituito dalla sentenza di primo grado e dalla pronuncia di appello che la conferma, e ha disposto la riunione dei ricorsi in un unico procedimento per ragioni di trattazione congiunta.

La sentenza di appello è stata regolarmente notificata al Consorzio ed è passata in giudicato come da certificazione in atti. La sua considerazione assorbe ogni rilievo sulle notifiche e sulla formazione del titolo esecutivo di primo grado. La procedura risulta pertanto ritualmente incardinata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza. Il Collegio afferma quindi la persistenza dell’obbligo in capo al Consorzio di dare integrale esecuzione ai titoli entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale del Comune di Ragusa o in un funzionario delegato, su istanza della parte interessata e sotto la sua personale responsabilità, entro i successivi novanta giorni.

Il compenso del commissario, calcolato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. del d.P.R. n. 115/2002, è posto a carico dell’ente intimato e liquidato con separato decreto, previa nota specifica delle spese da presentare entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

È invece rigettata la domanda di penalità di mora. Le specifiche difficoltà dell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, rendono la misura eccessivamente afflittiva; tali ragioni ostative rilevano ex art. 115 cod. proc. civ. quali fatti notori, con richiamo a TAR Lazio, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 250,00 euro per entrambi i ricorsi, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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