Fondo integrativo di fine servizio soppresso per difetto di autorizzazione (C.G.A.R.S. n. 331 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui un consorzio sopprime il fondo per la liquidazione dell’indennità di fine servizio, istituito in origine come forma di previdenza complementare, ha natura regolamentare e non è soggetta all’onere motivazionale, partecipando della natura degli atti normativi ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990. La disciplina del fondo, nata da accordo collettivo e già conformata all’art. 14 legge n. 70/1975, resta subordinata alle norme di rango legislativo che ne condizionano l’esistenza e la gestione, da ultimo l’art. 5 legge n. 335/1995, che riserva l’autorizzazione ai soli fondi costituiti nelle forme di legge. Gli accordi collettivi operano nei limiti della loro vigenza e non possono sottrarre il fondo al regime legale. Il lavoratore che non dimostri la persistenza di un interesse concreto e differenziato alla conservazione del fondo non ottiene tutela.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti del consorzio autostradale siciliano, impugnavano davanti al TAR Sicilia la delibera consortile con cui, nel 1998, era stato approvato il nuovo regolamento del fondo per la liquidazione dell’indennità di fine servizio, con abrogazione della disciplina precedente. Chiedevano l’annullamento parziale dell’atto e il riconoscimento del diritto all’applicazione della normativa anteriore in tema di costituzione, alimentazione e gestione del fondo, con ricostituzione dello stesso alle medesime condizioni contributive e condanna al pagamento della quota del 2% versata dai lavoratori, oltre interessi e rivalutazione.
Il TAR Catania respingeva il ricorso. Gli appellanti lamentavano l’erronea qualificazione del fondo come pensione integrativa, il difetto di motivazione e l’illegittimo ricorso a motivazione postuma, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su alcune domande e l’errata valutazione della vigenza dell’accordo collettivo del 1987. Il consorzio resisteva, riproponendo l’eccezione di tardività e sostenendo la natura autoritativa e regolamentare dell’atto, adottato in applicazione di ius superveniens.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera le eccezioni preliminari in ragione dell’infondatezza nel merito e ricostruisce la natura dell’istituto. Il fondo, per come delineato dalla stessa ricorrenza, si configura come formula di pensione integrativa, coerente con il contratto collettivo sottoscritto dalle rappresentanze di categoria, e risulta sottoposto per un verso alla disciplina legislativa e per altro alla contrattazione collettiva, anch’essa soggetta alle norme di rango primario.
Si tratta, secondo il C.G.A.R.S., di un fondo pensione negoziale, chiuso o di categoria, la cui vigenza è ancorata alla vigenza dell’accordo sindacale e la cui gestione è affidata a enti o gestori specializzati secondo le disposizioni di legge. Da qui la conclusione che la delibera impugnata ha natura regolamentare per espressa previsione normativa, come riconosciuto dalle stesse sigle sindacali e dall’accordo del 2022 prodotto in atti.
La qualificazione regolamentare esclude l’onere motivazionale. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 7904 del 2020 e Cons. Stato, Sez. V, n. 4794 del 2016, il Collegio osserva che i regolamenti partecipano della natura degli atti normativi e che non necessita di puntuale motivazione l’atto a contenuto generale che non decide in concreto dell’assetto degli interessi, ma identifica regole suscettibili di successive applicazioni. Ne deriva l’infondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo.
Il Collegio aggiunge che gli accordi collettivi sono vigenti fino alla scadenza e che la gestione dei fondi era incisa, al momento dell’adozione dell’atto, dall’art. 5 legge n. 335/1995, che riserva l’autorizzazione ai fondi costituiti nelle forme di legge. Sul piano dell’interesse, gli appellanti non hanno dato prova della sua concretezza: non hanno controdedotto sui vantaggi fiscali derivanti dal calcolo dell’imponibile ai fini IRPEF, che esclude l’incidenza della quota contributiva a carico dei dipendenti secondo l’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, né sulla mancata opzione per la trasformazione del trattamento di fine servizio in TFR.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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