Silenzio sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e spese secondo soccombenza (TAR Trentino-Alto Adige n. 181 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. è sentenza di merito che presuppone la piena soddisfazione della parte ricorrente, e si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., che sottende invece l’inutilità dell’eventuale accoglimento. La declaratoria non impedisce la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione, da disporre secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè valutando sommariamente quale sarebbe stato l’esito del giudizio. Se il termine procedimentale era spirato e nessuna comunicazione è stata inoltrata all’interessato, la tardiva definizione favorevole del procedimento non elide la soccombenza dell’Amministrazione. La mera allegazione difensiva di un’autorizzazione intervenuta prima della notifica del ricorso, priva di prova, non è idonea a escludere tale esito.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in via postale, il 25.11.2025, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura comunicava il 12.12.2025 un preavviso di rigetto, ritenendo necessaria la documentazione sulla dimora abituale. Il ricorrente replicava con osservazioni il 2.04.2026 e, il 15.06.2026, diffidava l’Amministrazione a concludere il procedimento, preannunciando l’azione avverso il silenzio.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, proponeva ricorso notificato il 9.07.2026 e depositato il 10.07.2026, chiedendo l’ordine di provvedere e, in subordine, l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale. In data 4.08.2026 l’Amministrazione comunicava che il rinnovo era stato autorizzato il 19.06.2026 e che il titolo era stato prodotto il 10.07.2026, risultando in attesa di ritiro dal 17.07.2026; chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. IV, n. 8734 del 2022) sulla distinzione tra sentenza di merito ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e pronuncia di rito ex art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., richiamando anche un proprio precedente (TAR Trentino-Alto Adige n. 209 del 2022). Nel caso concreto il permesso è stato rilasciato e la pretesa ha trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale: ne segue la cessazione della materia del contendere.

La questione centrale riguarda le spese. Il ricorrente vi aderisce ma insiste per la condanna, secondo la soccombenza virtuale. Il Tribunale accoglie. Il rinnovo riconosce il diritto azionato, ma l’Amministrazione ha proceduto oltre il termine procedimentale, da tempo spirato.

Il Collegio non condivide la tesi erariale, secondo cui il rinnovo sarebbe stato autorizzato prima della notifica del ricorso: circostanza non provata in giudizio. Rileva, inoltre, che nessuna comunicazione, neppure interlocutoria, è stata inoltrata al ricorrente, costretto a radicare il ricorso per tutelare il proprio diritto.

Le spese sono quindi poste a carico dell’Amministrazione, con liquidazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 7214 del 2022; Cass. civ., Sez. VI, n. 20005 del 2022). Il dispositivo liquida euro 1.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

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