Confronto a coppie: sufficienza del punteggio numerico e limiti del sindacato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 544 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata con il confronto a coppie, la motivazione delle valutazioni tecniche risiede nei gradi di preferenza espressi dai commissari e nelle tabelle che li documentano, che consentono l’analitica tracciabilità dei giudizi individuali. Non sussiste alcun obbligo, di legge o di lex specialis, di redigere autonome schede di valutazione individuali con motivazione discorsiva. Il punteggio numerico opera come motivazione sufficiente quando l’apparato di criteri e subcriteri è chiaro, analitico e articolato. Le censure che mirano a sostituire la valutazione della Commissione sono inammissibili, salvo che l’interessato alleghi e dimostri l’uso distorto, illogico o irrazionale del metodo.

Il Fatto

La ricorrente si colloca al secondo posto nella graduatoria della gara bandita per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in alcuni Comuni del Friuli. L’aggiudicazione va alla controinteressata con 93,664 punti contro 92,207, una differenza di 1,457 punti. Il criterio è l’offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo del confronto a coppie, 30 punti economici e 70 tecnici.

La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo, in via principale, i vizi dei parametri di punteggio e l’asserita assurdità del punteggio ottenuto su un sub-elemento, e in via subordinata l’illegittimità della lex specialis. Propone altresì motivi aggiunti dopo l’ostensione del foglio di calcolo. La controinteressata resiste e introduce ricorso incidentale escludente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi sulla motivazione delle preferenze e sull’asserita assurdità dei punteggi. Rileva che il disciplinare contiene una disciplina dettagliata: gli elementi di valutazione e i pesi, i sub-elementi con i rispettivi sub-pesi, i criteri motivazionali e le modalità di attribuzione dei coefficienti. L’art. 20.1 prevede il calcolo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, mediante il confronto a coppie con metodo aggregativo-compensatore.

Le tabelle allegate ai verbali indicano, per ogni sub-elemento e per ogni coppia di offerte, i gradi di preferenza di ciascun commissario, la somma e il coefficiente risultante. Il foglio di calcolo osteso riproduce le medesime tabelle con le formule. Da qui il Tribunale trae la piena tracciabilità dei giudizi individuali: non si ravvisano criteri indefiniti e il punteggio numerico opera come motivazione più che sufficiente.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2022, secondo cui nel confronto a coppie le tabelle costituiscono esse stesse la motivazione, che risiede intrinsecamente nel valore numerico delle preferenze espresso nella matrice. Ribadisce che non esiste obbligo di schede individuali ulteriori. La motivazione può ritenersi insita nei punteggi quando il bando contiene criteri sufficientemente dettagliati (richiamata TAR Veneto n. 1709/2022). Esclude la pertinenza del richiamo al proprio precedente n. 288/2018, relativo a criteri che non consentivano di risalire dalla ponderazione numerica alla valutazione sottesa.

Quanto all’asserita assurdità del punteggio, la censura è inammissibile prima che infondata: mira a sostituire la valutazione personale a quella della Commissione. Il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni e richiede la dimostrazione dell’uso distorto o logicamente incongruo del metodo, onere non assolto. Il richiamo a una precedente gara è inconferente, perché ogni procedura è autonoma e il confronto a coppie è squisitamente comparativo.

Il motivo sulla mancata esclusione dell’aggiudicataria per la nomina del nuovo amministratore è infondato: la nomina era stata comunicata prima dell’apertura delle offerte economiche e le verifiche sui requisiti morali erano state concluse prima dell’aggiudicazione. Infondati anche i motivi sulla lex specialis, poiché la scelta del confronto a coppie è espressione del potere tecnico-discrezionale e non richiede motivazione specifica. Ricorso principale e motivi aggiunti sono respinti; il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *