Riesame cautelare, utilizzabili gli atti prodotti in udienza dal PM (Cass. pen. Sez. III n. 25827 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riesame avverso l’ordinanza cautelare il Tribunale può porre a fondamento della propria decisione anche i documenti formati successivamente all’emissione del provvedimento applicativo, purché siano prodotti dalle parti nel corso dell’udienza e sia ancora possibile instaurare su di essi il contraddittorio. La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e della valenza sintomatica dei contatti tra indagati costituisce accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica. La sola deduzione difensiva non supera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale, in funzione di giudice dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagata avverso il provvedimento con cui il Gip aveva disposto a suo carico la custodia cautelare in carcere, nell’ambito di indagini per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per uno dei reati-fine.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e le esigenze cautelari, legate al pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio. L’indagata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo, con cui si contesta la ritenuta sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo, sollecita una rivalutazione del materiale indiziario già esaminato dal giudice del riesame. Anche la censura sulla valenza sintomatica dei contatti tra l’indagata e gli altri associati investe un profilo valutativo di merito, non manifestamente illogico, estraneo al giudizio di legittimità.
Passando al terzo motivo, la Corte affronta la questione centrale: la inutilizzabilità della nota redatta dalla Polizia giudiziaria in data 11 luglio 2025, formata dopo la richiesta e l’adozione della misura e depositata solo all’udienza del riesame. Il Collegio ritiene la doglianza manifestamente infondata: il Tribunale del riesame può utilizzare anche i documenti formati successivamente all’ordinanza applicativa, purché prodotti dalle parti nel corso dell’udienza, quando è ancora possibile la instaurazione del contraddittorio.
La Corte richiama sul punto Sez. I n. 11091 del 2023, affermando di condividere l’orientamento e di volerlo ribadire. Nel caso concreto la nota risulta prodotta dal PM il 30 luglio 2025, in occasione dell’udienza davanti al Tribunale del riesame, e legalmente conosciuta dalla difesa, posta nella condizione di interloquire prima della decisione.
Quanto al secondo motivo, la concretezza e attualità delle esigenze cautelari emerge dalla circostanza che il sodale, pur in stato di cattività, abbia proseguito l’attività di coordinamento dell’associazione contattando l’indagata, dimostrandone la persistente operatività. La Corte aggiunge che l’esclusiva adeguatezza della misura intramuraria deriva dalla presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata dalle argomentazioni difensive. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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