Il silenzio soprassessorio non adempie l’obbligo di provvedere sull’accoglienza (Cons. Stato n. 3037 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di provvedere non è adempiuto mediante l’adozione di un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato. Tale principio si applica a fortiori quando la pretesa riguardi l’assegnazione di misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, fondata sull’inserimento del richiedente in un elenco di soggetti in attesa secondo disponibilità, non giustifica la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando la pretesa sostanziale risulti fondata. Il giudice d’appello, accertata la sopravvenuta esitazione dell’istanza e la fondatezza della censura, dichiara la cessazione della materia del contendere sul silenzio, riforma il capo sulla revoca e liquida le spese del doppio grado a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura l’assegnazione delle misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. L’amministrazione aveva comunicato l’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti versanti nelle medesime condizioni, da esitare secondo disponibilità. Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1417/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio e ne ha fatto automaticamente derivare la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’interessato ha proposto appello, censurando sia la declaratoria di inammissibilità sia il capo che ha revocato il beneficio. In sede cautelare l’istanza è stata accolta, con condanna alle spese dell’amministrazione. Nelle more del giudizio la Prefettura ha esitato positivamente l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che, come dedotto dall’appellante con memoria in prossimità dell’udienza, l’amministrazione ha provveduto in senso positivo sull’istanza di accoglienza. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conferma per il grado d’appello dell’ammissione al patrocinio già disposta in via provvisoria dalla competente Commissione.
La sentenza di primo grado va invece riformata sul capo relativo alla revoca del beneficio per il primo grado. Il TAR non aveva dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ma inammissibile all’esito di un articolato ragionamento. Il Collegio ritiene assorbente il rilievo della fondatezza della pretesa avanzata in primo grado e, dunque, della censura sull’erroneità di quel ragionamento.
La Sezione ribadisce un indirizzo consolidato: l’obbligo di agire in via provvedimentale non può ritenersi adempiuto con un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato (ex multis, ord. nn. 714/2025, 712/2025, 1003/2025, 3778/2025, 3779/2025, 3780/2025, 3960/2025; sentenza n. 8670/2025). La conclusione si impone a fortiori a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, III Sezione, 1° agosto 2025 in causa C-97/24, richiamata dalle successive pronunce di questa Sezione n. 10304/2025 e n. 302/2026.
In ragione della fondatezza della pretesa, le spese del doppio grado sono poste a carico dell’amministrazione appellata secondo la regola della soccombenza. Il Collegio valorizza il fatto che l’inerzia si è interrotta solo in prossimità della definizione dell’appello e in esecuzione dell’ordinanza cautelare. La liquidazione assorbe anche i compensi della fase cautelare. Stante l’ammissione al patrocinio, il pagamento è eseguito dall’amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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