Silenzio sull’istanza di titolo di viaggio per stranieri e onere probatorio (TAR Campania n. 4076 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la pubblica amministrazione che eccepisca la cessazione della materia del contendere per intervenuta conclusione del procedimento deve provare in modo adeguato l’adozione e la comunicazione del provvedimento richiesto. La sola produzione di una schermata ad uso interno non integra prova dell’avvenuto rilascio del titolo di viaggio per stranieri. Decorso il termine di legge senza definizione, il giudice accerta l’illegittimità del silenzio, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di protezione sussidiaria riconosciuta dal Tribunale di Napoli, otteneva il permesso di soggiorno dalla Questura di Napoli e chiedeva il rilascio del titolo di viaggio per stranieri. Dopo una prenotazione telematica senza esito e un sollecito del difensore, la pratica veniva acquisita il 06.02.2024, con consegna del bollettino, della dichiarazione consolare attestante l’impossibilità di rilascio del passaporto e del certificato di residenza.

Il ricorrente si recava più volte in Questura senza ottenere riscontri e il difensore sollecitava la definizione del procedimento nell’agosto 2024. Non intervenendo alcun provvedimento, proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato il 6 marzo 2025 e depositato il 7 marzo 2025, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di concludere il procedimento. Il Ministero dell’Interno eccepiva la cessazione della materia del contendere, assumendo l’avvenuto rilascio del titolo.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto l’eccezione di cessazione della materia del contendere e la rigetta. Nel peculiare caso di specie non sussistono i presupposti per una declaratoria in tal senso, perché il termine per la conclusione del procedimento è ampiamente decorso e l’amministrazione non ha adeguatamente comprovato l’avvenuto rilascio del titolo di viaggio richiesto.

La Questura si era limitata a depositare una mera schermata ad uso interno. Si tratta di un elemento probatorio del tutto inidoneo a dimostrare non solo l’adozione del provvedimento, ma anche la sua comunicazione all’interessato, che ha contestato di essere stato convocato per il ritiro del titolo. L’onere di provare il fatto estintivo dell’interesse al ricorso grava sull’amministrazione resistente.

Accertata l’inerzia, il ricorso avverso il silenzio è accolto. Il Tribunale ordina alla Questura di Napoli di provvedere sull’istanza del ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia, il collegio nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario del suo ufficio. Il commissario si insedierà, su istanza del ricorrente, allo spirare del termine e darà attuazione alla sentenza nei successivi trenta giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *