P.I.P., pareggio economico inderogabile e recupero dei maggiori oneri di esproprio (Cons. Stato n. 4499 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del perfetto pareggio economico tra costo di acquisizione delle aree e prezzo di cessione, previsto dall’art. 35, comma 12, della legge n. 865/1971 e richiamato per i P.I.P. dall’art. 27 della stessa legge, costituisce norma inderogabile che si inserisce automaticamente nel contenuto della convenzione ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.. Il Comune che abbia corrisposto agli espropriati maggiori indennità può recuperare la differenza dall’assegnatario, senza necessità di un provvedimento autoritativo di rideterminazione. La scelta del mezzo di riscossione coattiva ex r.d. n. 639/1910 si fonda su un potere di autoaccertamento privo di discrezionalità. I maggiori oneri comprendono anche le spese legali, l’indennità di occupazione legittima e gli interessi, quali componenti del costo di acquisizione.
Il Fatto
La società assegnataria di lotti in zona P.I.P. del Comune di Gioia del Colle, unitamente alla propria avente causa, ha impugnato l’ingiunzione con cui l’Amministrazione le ha chiesto il pagamento di somme a titolo di recupero dei maggiori oneri di esproprio dei terreni occorrenti all’attuazione del piano. Il procedimento era stato riassunto davanti al TAR Puglia dopo una statuizione di difetto di giurisdizione della Corte d’appello.
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. La società ha proposto appello, contestando la qualificazione delle aree operata dal Comune e l’assenza di un atto di rideterminazione del prezzo, dolendosi dell’incertezza del credito e della possibile inclusione delle spese di lite e di occupazione nella somma ingiunta.
La Motivazione della Corte
Il nodo centrale è la pretesa negligenza del Comune nella determinazione originaria delle indennità, quantificate secondo la natura agricola dei terreni anziché edificatoria. Il Consiglio di Stato rileva che la decisione della Corte d’appello invocata dall’appellante non accerta una responsabilità risarcitoria, ma ridetermina l’indennità nell’ambito del procedimento speciale di competenza della Corte d’appello ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001.
L’Amministrazione, all’epoca, ha applicato l’art. 5-bis del decreto-legge n. 333/1992, poi dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007. Non vi è dunque alcun errore o negligenza ascrivibile al Comune, che si è attenuto ai parametri legislativi allora vigenti.
Quanto al rapporto con l’assegnatario, la Corte richiama il perfetto pareggio economico e la sua natura imperativa, confermata da Cass. civ., Sez. II, n. 26689 del 2020. La convenzione di assegnazione prevedeva espressamente che il corrispettivo fosse pari al costo di acquisizione e comunque all’effettivo costo finale delle aree. Il Comune si è quindi limitato ad applicare la convenzione come conformata da norme imperative.
Priva di fondamento è anche la doglianza sull’assenza di un provvedimento di determinazione del credito: l’accertamento e la quantificazione derivano dalla sentenza della Corte d’appello, e l’attività del Comune è priva di discrezionalità, trattandosi di atto paritetico. Sul mezzo di riscossione, la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 3043 del 2013: l’ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 non comprime i diritti dell’ingiunto, che può chiedere la verifica giudiziale dei presupposti. L’appellante, tuttavia, non ha offerto prova concreta degli errori di conteggio.
Anche le spese legali e tecniche rientrano tra le spese sostenute per l’acquisizione delle aree, come affermato da Cass. civ., Sez. I, n. 21572 del 2022. La doglianza è smentita per tabulas dalla lettura del provvedimento ingiuntivo, che già detrae le spese legali. Sono inoltre dovute le spese di occupazione e gli interessi liquidati dalla Corte d’appello. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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