Silenzio sul procedimento di VIA e indennizzo automatico del 50% dei diritti (TAR Emilia-Romagna n. 725 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale dettati dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria, in coerenza con il favor per le fonti energetiche rinnovabili espresso dalla disciplina interna e dal Regolamento (UE) 2022/2577. Il loro mancato rispetto integra gli estremi del silenzio-rifiuto e consente l’accoglimento dell’azione di accertamento ex art. 31 cod. proc. amm., con ordine di provvedere in termine e nomina del commissario ad acta. La tutela apprestata dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 è di natura indennitaria e non risarcitoria: il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria opera automaticamente, senza necessità di provare la colpa dell’amministrazione né il danno patito. Resta ferma la condizione della preventiva attivazione del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato il 14 giugno 2024 al Ministero dell’Ambiente istanza per l’avvio del procedimento di VIA relativa a un impianto solare agrivoltaico di potenza nominale pari a 56,54 MWp, da realizzarsi nel Comune di Carpi. Con nota del 6 settembre 2024 il Ministero ha comunicato la procedibilità dell’istanza e pubblicato la documentazione progettuale. La consultazione pubblica, avviata il 9 settembre 2024, si è conclusa il 9 ottobre 2024.

Decorsi i termini di legge senza alcun provvedimento espresso, la società ha proposto azione di accertamento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo altresì la condanna al pagamento del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati, pari a 9.401,91 euro. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del rito: la titolarità di una posizione qualificata in capo all’istante e il decorso del termine di conclusione del procedimento. Entrambi sussistono. L’impresa è titolare di un interesse pretensivo alla definizione del procedimento attivato; la fase di presentazione si è chiusa con la dichiarazione di procedibilità del 6 settembre 2024.

Sul piano normativo, l’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento; nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta il provvedimento di VIA. Il Collegio qualifica questi termini come perentori, alla luce del dato testuale dell’art. 25, comma 7, e del favor per le rinnovabili, richiamando TAR Puglia, Bari, n. 1242 del 2024, TAR Puglia, Lecce, n. 588 del 2024 e TAR Molise n. 175 del 2024.

L’amministrazione ha quindi violato l’obbligo di definire il procedimento, reso più cogente dalla legge n. 190/2012, che impone di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati, salvi i casi limite di pretestuosità. Il ricorso è pertanto fondato: si ordina al Ministero di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla notifica, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale competente, il cui compenso è posto a carico dell’amministrazione soccombente.

Quanto alla domanda indennitaria, l’art. 25, comma 2-ter introduce una tutela speciale del danno da ritardo, quantificata nel rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria. Il Collegio sottolinea che si tratta di rimedio indennitario e non risarcitorio: l’istante non deve dimostrare né la colpa né il pregiudizio, già forfetizzato dal legislatore. La pretesa soddisfa anche la condizione dell’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990, poiché il 17 febbraio 2025 la ricorrente ha sollecitato il potere sostitutivo senza ottenere riscontro, secondo il criterio indicato da Cons. Stato, sez. II, n. 526 del 2025. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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