Condono edilizio e terzo condono in area vincolata: sanatoria preclusa (TAR Sicilia n. 1393 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area soggetta a vincolo paesaggistico istituito prima dell’esecuzione dell’opera, il terzo condono edilizio nella Regione Siciliana è disciplinato dall’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003. La lettera d) del comma 27 attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta, e tale previsione costituisce norma di grande riforma economico-sociale. Il silenzio assenso in materia edilizia non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede la sussistenza delle condizioni sostanziali previste dalla legge per il rilascio del titolo. In assenza di tali presupposti il parere della Soprintendenza è vincolato e non richiede preventiva comunicazione di rigetto.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un appartamento in un complesso residenziale ricadente nel territorio del Comune di Taormina, espone di avere chiuso con verande, nell’anno 2000, i balconi affacciati sul cortile interno, e di avere presentato istanza di condono edilizio al Comune. Nel 2019 i comproprietari chiedono alla Soprintendenza l’autorizzazione paesaggistica, necessaria perché l’immobile ricade in area vincolata. Dopo una richiesta di integrazione documentale, il marito della ricorrente dichiara al Comune l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta ai sensi dell’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003; il Comune rilascia quindi il titolo edilizio in sanatoria. Con nota del 6 novembre 2023 la Soprintendenza respinge la richiesta di autorizzazione paesaggistica, qualificando l’intervento come ampliamento di unità immobiliare mediante chiusura di un terrazzino, tipologia 1, e richiamando la circolare dipartimentale n. 2/2022. La ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo del condono siciliano, richiamando l’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004 e l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo edilizio. Richiama il consolidato orientamento del giudice amministrativo sulle quattro condizioni che devono ricorrere congiuntamente per la sanatoria delle opere in area vincolata.

Il Collegio valorizza la pronuncia della Corte costituzionale n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la legge reg. Sic. n. 19/2021 nella parte in cui recepiva acriticamente il primo condono, ammettendo la regolarizzazione in presenza di vincoli relativi. Da quella decisione il Tribunale trae il principio che le previsioni statali sulla determinazione massima dei fenomeni condonabili, incluse quelle sulle tipologie insuscettibili di sanatoria, costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Su questa base la circolare dipartimentale n. 2/2022, richiamata nel diniego, risulta corretta attuazione del divieto.

Nel caso concreto l’intervento ha determinato un ampliamento dell’unità immobiliare riconducibile alla tipologia 1, insiste su area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.P.R.S. n. 6561 dell’11.11.1967 e risulta realizzato in epoca successiva alla decorrenza del vincolo. La carenza dei presupposti normativi preclude la sanatoria e rende superflua ogni valutazione di merito dell’amministrazione, operando impedimenti oggettivi che operano automaticamente.

Il Tribunale respinge la censura sul silenzio assenso: la fattispecie dell’art. 17 l.r. n. 4/2003 riguarda le istanze del primo e del secondo condono e richiede l’attivazione di un apposito procedimento con perizia giurata, non attivato. In ogni caso il silenzio assenso non opera come strumento di liberalizzazione e non si forma in carenza dei requisiti sostanziali, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non è atto di autotutela e le censure sull’esercizio tardivo di tale potere sono infondate.

Quanto alla motivazione, il richiamo alla circolare n. 2/2022 soddisfa i requisiti della motivazione per relationem ex art. 3 l. n. 241/1990, essendo individuati gli estremi dell’atto richiamato. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in assenza dei presupposti, assume carattere vincolato. Infine, la sopravvenuta pronuncia costituzionale è applicabile perché il procedimento non era concluso e non può parlarsi di rapporti esauriti. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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