Silenzio della PA e priorità PNIEC: obbligo di provvedere modulato (Cons. Stato n. 6503 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’introduzione di un ordine di priorità di trattazione delle istanze di VIA relative ai progetti PNIEC, fondato sulla potenza degli impianti, non deroga alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento sancita dall’art. 25, co. 7, cod. amb., né elide l’obbligo giuridico di provvedere. L’amministrazione in ritardo resta esposta al regime del silenzio inadempimento, con accesso ai rimedi successivi all’inerzia. Il giudice amministrativo, nel condannare a provvedere, può tuttavia modulare l’effetto conformativo ex art. 34, co. 1, lett. e), cod. proc. amm., così da mantenere il progetto nella quota di trattazione predeterminata dalla legge e non alterare il bilanciamento degli interessi realizzato dal legislatore.
Il Fatto
La società presenta ai Ministeri competenti, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006, istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 29,36 MW e delle relative opere di connessione. L’istanza viene assunta al protocollo e la fase di consultazione si chiude senza osservazioni; la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non adotta però alcuno schema di provvedimento e i Ministeri non definiscono il procedimento.
Decorsi i termini, la società agisce avverso il silenzio dinanzi al TAR Lazio, evocando anche il Ministero della cultura, chiamato al concerto. I Ministeri resistono sostenendo che, per gli impianti di potenza inferiore, il termine non sia perentorio. Il TAR accoglie e ordina di provvedere in centoventi giorni. I Ministeri appellano.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo: l’art. 8 cod. amb., come integrato dal d.l. 17/2022 e poi dal d.l. 153/2024, introduce un criterio di priorità basato sulla potenza installata, funzionale a evitare l’occupazione disordinata delle aree idonee e a favorire i progetti strategici. La tesi erariale muove dall’inciso finale dell’art. 8, co. 1-ter, che non “pregiudica” i termini dei soli progetti PNRR o finanziati dal fondo complementare: a contrario, per gli altri i termini sarebbero divenuti elastici.
La Sezione respinge l’argomento, uniformandosi ai propri precedenti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9737 del 2024; n. 9777 del 2024; n. 9791 del 2024). Il criterio di priorità opera sul piano interno dell’organizzazione degli uffici e non assume portata derogatoria della disciplina legale del termine. La riserva di abrogazione espressa dell’art. 3-bis, co. 3, cod. amb. impedisce letture implicitamente ablative; una deroga avrebbe dovuto incidere sull’art. 25 cod. amb., rimasto intatto nei commi che fissano termini e conseguenze del ritardo. La perentorietà sui generis dell’art. 25, co. 7, non comporta decadenza dal potere, ma lascia operare il regime dell’art. 2 l. 241/1990.
Le novità del 2024, però, non sono neutre: la “doppia velocità di calendarizzazione” e la ripartizione in quote conformano il modo in cui l’amministrazione deve provvedere. Da qui la conferma della sentenza con diversa modulazione dell’effetto conformativo. Il giudice può specificare le misure di attuazione del giudicato e il modello rigido dei trenta giorni ex art. 117, co. 2, cod. proc. amm. opera solo “di norma”.
Pertanto i Ministeri sono condannati a provvedere entro novanta giorni, previa valutazione del progetto in priorità rispetto alla sola quota di almeno due quinti dedicata ai progetti PNIEC non prioritari, nelle sedute già calendarizzate o in seduta straordinaria. Resta salva l’azione risarcitoria ex art. 2-bis l. 241/1990. Spese del grado compensate.
Nota della Redazione
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