Obbligo di provvedere espresso anche sulle istanze di stabilizzazione del personale (Cons. Stato n. 6273 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere con provvedimento espresso sussiste anche quando l’istanza del privato appaia manifestamente infondata o inammissibile: l’art. 2 l. n. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione di concludere comunque il procedimento con un atto espresso, eventualmente in forma semplificata. La norma generalizza il dovere di provvedere e configura il rispetto dei tempi dell’azione amministrativa come autonomo bene della vita, sul quale il privato può fare affidamento. Quando l’amministrazione, con una delibera, si sia autovincolata ad avviare un percorso volto a individuare misure per una categoria di soggetti, sussiste un vincolo di mezzi, che impone di dare una risposta all’istanza, anche in termini negativi. Il giudice amministrativo può pertanto condannare l’amministrazione all’adozione del provvedimento espresso entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.
Il Fatto
Gli appellanti, dipendenti impegnati per oltre un decennio nei Centri per l’Impiego, hanno impugnato davanti al TAR Puglia il silenzio-inadempimento serbato dalla Regione. Essi assumevano che con la DGR n. 319/2023 la Giunta regionale si fosse impegnata a pubblicare un bando o avviso idoneo a dare soluzione al problema della loro stabilizzazione. Lamentavano la violazione dell’obbligo di provvedere con atto espresso e una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti per i quali era stato attivato l’accompagnamento alla quiescenza. Chiedevano la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 1212/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza dell’obbligo di provvedere in capo alla Regione. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 112 cod. proc. civ., oltre all’eccesso di potere e alla violazione della normativa in materia di formazione e PNRR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello fondato. La questione riguarda un’istanza volta all’ottenimento di un provvedimento ampliativo, consistente nell’adozione di un provvedimento espresso sulle richieste degli appellanti dirette alla soluzione della questione della loro stabilizzazione. Rispetto a tale istanza deve ritenersi sussistente l’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990.
La Corte richiama il testo della disposizione, secondo cui, se le amministrazioni ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono comunque il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, con motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Il legislatore ha così inteso generalizzare l’obbligo di provvedere, anche nelle ipotesi in cui sussistano impedimenti tali da precludere l’accoglimento dell’istanza.
Tale scelta garantisce la certezza dei tempi dell’azione amministrativa e previene i danni correlati all’inerzia della pubblica amministrazione. L’esistenza di un termine per provvedere costituisce, per ricevute acquisizioni giurisprudenziali, un autonomo bene della vita, sul quale il privato deve poter fare ragionevole affidamento per autodeterminarsi e orientare la propria attività economica.
Passando alla fattispecie, il Collegio rileva che con la DGR n. 319/2023 la Regione ha disposto di avviare un percorso diretto all’individuazione di possibili misure idonee a valorizzare le competenze professionali maturate nei servizi di formazione, anche attraverso bandi e avvisi. L’amministrazione si è pertanto autovincolata non a un risultato, cioè alla stabilizzazione del personale, ma quantomeno all’attivazione di un procedimento volto a fornire una qualche soluzione, anche in termini negativi.
Non coglie quindi nel segno l’assunto della Regione, ripreso dal giudice di prime cure, secondo cui la delibera non avrebbe assunto alcun vincolo verso gli appellanti. Viene in rilievo, invece, un vincolo di mezzi e non di risultato. In accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata è riformata e la Regione è condannata ad adottare, entro 60 giorni dalla pubblicazione, un provvedimento espresso sulle istanze degli appellanti; in difetto si provvederà alla nomina di un commissario ad acta. Le spese sono compensate per la natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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